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Elenco nazionale dei medici competenti

La sorveglianza sanitaria – se necessaria – all’interno dell’azienda non può essere effettuata dal cosiddetto “medico di famiglia”. Il D.Lgs. 81/08 ribadisce all’articolo Articolo 38 – Titoli e requisiti del medico competente che per esercitare le funzioni di “medico competente” bisogna “possedere uno dei seguenti titoli o requisiti:
a) specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica;
b) docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia e igiene del lavoro o in clinica del lavoro;
c) autorizzazione di cui all’articolo 55 del decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 277;
d) specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.

Il D.Lgs. 81/08 ha introdotto un’importante novità: ha voluto aiutare le aziende nell’individuazione della figura di medico costituendo un apposito “elenco dei medici competenti istituito presso il Ministero della salute”. Si riduce così la probabilità di affidarsi ad una figura non idonea. A popolare tale elenco saranno i medici che devono entro il 15 novembre 2008 inviare al Ministero della salute un’autocertificazione utilizzando il modulo che il Ministero ha messo a disposizione da pochi giorni.

Altra novità del decreto è l’aggiornamento periodico richiesto al medico. Nello stesso modo in cui il decreto ribadisce o istituisce il concetto di aggiornamenti formativi periodici per le varie figure (RSPP, RlS, addetti della squadra antincendio, addetti della squadra di primo soccorso), il decreto introduce anche per la figura di medico competente l’obbligo di frequentare corsi di aggiornamento (art. 38 comma 3):
3. Per lo svolgimento delle funzioni di medico competente è altresì necessario partecipare al programma di educazione continua in medicina ai sensi del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, e successive modificazioni e integrazioni, a partire dal programma triennale successivo all’entrata in vigore del presente decreto legislativo. I crediti previsti dal programma triennale dovranno essere conseguiti nella misura non inferiore al 70 per cento del totale nella disciplina “medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro”.