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Divieto di adibizione delle lavoratrici madri al trasporto e al sollevamento pesi in periodo successivo al parto

L’Ispettorato nazionale del lavoro, nella nota 553/2021, chiarisce come si deve intendere l’applicazione delle norme a tutela delle lavoratrici madri contenute negli articoli 6, 7 e 17 del Dlgs 151/2001.

In generale, durante il periodo di gravidanza e fino al settimo mese di età del figlio, le lavoratrici non possono svolgere mansioni che comportano il trasporto e sollevamento pesi. E, se non possono nemmeno essere adibite a mansioni differenti, sorge un diritto soggettivo delle stesse a non svolgere l’attività vietata secondo quanto stabilito dall’articolo 7 del decreto legislativo 151/2001.

Nella suddetta Nota 553/2021 l’Ispettorato precisa che ci sono le condizioni sufficienti per adottare il provvedimento di interdizione nel caso in cui vi sia anche solo la mera constatazione della adibizione della lavoratrice madre a mansioni di trasporto e al sollevamento di pesi, a prescindere dal risultato della specifica valutazione del rischio, una volta valutata l’impossibilità di adibizione a mansioni differenti.

Quindi, anche nel caso in cui il rischio attinente al sollevamento dei pesi non sia stato espressamente valutato nel DVR, l’adibizione a tali mansioni costituirebbe comunque condizione sufficiente per il riconoscimento della tutela della lavoratrice con la conseguente emanazione del provvedimento di interdizione, ferma restando una valutazione circa l’impossibilità di adibizione ad altre mansioni.

Analogo principio trova applicazione nelle ipotesi di interdizione fino al settimo mese dopo il parto.
Per l’erogazione dell’indennità sostitutiva, occorre che la lavoratrice inoltri sempre un’apposita istanza all’INPS (cfr. art. 1, D.L. n. 663/1969 conv. da L. n. 33/1980)