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Disciplina dell’infortunio in itinere occorso facendo uso del velocipede

bear-on-bicycle-1In seguito all’entrata in vigore della legge 221/2015, ovvero il collegato ambientale alla legge di stabilità 2016, l’uso della bicicletta deve essere considerato come sempre necessario e deve essere sempre ammesso l’indennizzo assicurativo, a prescindere da quale sia il tratto di strada in cui si verifica l’evento, equiparando il velocipede all’uso dei mezzi pubblici o fatto a piedi. Lo precisa la circolare INAIL n. 14 del 25 marzo 2016.

In passato l’INAIL considerava l’infortunio in itinere con l’uso della bicicletta, solo nel caso in cui si fosse verificato in un tratto di percorso protetto (es. piste ciclabili) e non in strada dove circolano i normali veicoli a motore.

Per quanto riguarda il percorso casa-lavoro e viceversa, deve essere fatto in assenza di interruzioni non necessitate e compatibilmente con gli orari di lavoro, deve essere quello compiuto normalmente dal lavoratore e che sia ritenuto il più breve, considerando le condizioni del traffico e prendendo in considerazioni anche le brevi soste .

Inoltre, precisa l’INAIL, l’indennizzo è applicabile anche qualora l’infortunio si sia verificato per colpa del lavoratore a prescindere dagli aspetti soggettivi della condotta (negligenza, imprudenza, imperizia, violazione di norme), a meno che non si tratti di un comportamento abnorme, idoneo a interrompere il nesso di causalità fra lavoro e infortunio.