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Dichiarazione annua rifiuti: MUD 2017

mud2Il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 dicembre 2015 ha stabilito quale sia il modello di dichiarazione da utilizzare, confermando quello del DPCM 17/12/2014.

In assenza di modifiche di legge, il modello già utilizzato per la dichiarazione nel 2016, sarà utilizzato anche per le dichiarazioni da presentare dai soggetti obbligati entro il 30 aprile 2017 relativamente ai rifiuti prodotti e smaltiti nell’anno 2016.
Il modello si articola, a seconda dei soggetti obbligati, nelle seguenti Comunicazioni:

  • Comunicazione Veicoli Fuori Uso (Autodemolitori, rottamatori, frantumatori)
  • Comunicazione Imballaggi (CONAI)
  • Comunicazione Rifiuti Urbani, Assimilati e raccolti in convenzione (Comuni, Consorzi, Comunità montane )
  • Comunicazione Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (soggetti iscritti al Registro Nazionale dei Produttori di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche)
  • Comunicazione Rifiuti da Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (produttori di rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche)
  • Comunicazione Rifiuti Speciali
    – imprese ed enti che producono rifiuti pericolosi (eccezioni: i liberi professionisti che non operano in forma d’impresa; i soggetti che svolgono le attività di estetista, acconciatore, trucco permanente e semipermanente, tatuaggio, piercing, agopuntura,  podologo, callista, manicure, pedicure e che producono rifiuti pericolosi e a rischio infettivo; le imprese agricole che producono rifiuti pericolosi con un volume di affari annuo non superiore a Euro 8.000,00;)
    – imprese ed enti che hanno più di dieci addetti (dipendenti,soci,collaboratori) e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g) D.Lgs. 152/2006); (eccezioni: le imprese che esercitano  attività di demolizione o costruzione; le imprese che esercitano attività di commercio o di servizio;)
    – chi effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti
    – i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione
    – chi svolge operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti
    – i gestori degli impianti e dei sevizi portuali per la raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui del carico

Non devono presentare la dichiarazione MUD

  • le imprese che raccolgono e trasportano i propri rifiuti non pericolosi, di cui all’art. 212,
    comma 8 del D.Lgs 152/2006

A tale proposito si ricorda che la Dichiarazione MUD viene richiesta dalle amministrazioni comunali al fine di poter ottenere una riduzione sulla tassa per lo smaltimento dei rifiuti; pertanto la scelta di effettuare o meno la Dichiarazione MUD, nel caso in cui non vi sia l’obbligo, resta a discrezione dell’azienda.
Il MUD deve essere predisposto entro il 30 aprile 2017 La presentazione del MUD entro il 60° giorno dalla scadenza comporterà una sanzione da € 26,00 a € 160. La presentazione del MUD oltre il 60° giorno dalla scadenza comporterà una sanzione da €2600,00 a € 15.500.

Le procedure per la consegna del MUD sono rimaste invariate:

  • formato cartaceo (solo per chi può usufruire della procedura semplificata)
    – Diritti di segreteria € 15,00
    – Consegna via posta raccomandata senza ricevuta di ritorno
  • formato telematico
    – Diritti di segreteria € 10,00
    – Consegna via telematica con firma digitale