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Decreto del Ministero dell’Interno del 29 Marzo 2013: Formazione degli addetti antincendio nelle strutture ricettive turistico-alberghiere

E’ stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 86 del 12 aprile 2013 il Decreto del Ministero Interno 29 marzo 2013 contenente la “Modifica al decreto 16 marzo 2012 recante il piano straordinario biennale di adeguamento alle disposizioni di prevenzione incendi nelle strutture ricettive turistico alberghiere”.

La modifica va a riformulare il comma 6 dell’art. 5 del decreto sopraindicato al fine di indicare espressamente la tipologia di corso che gli addetti al servizio antincendio dovranno frequentare.

Il comma 6 dell’articolo 5 del Decreto del Ministero dell’Interno del 16 Marzo 2012 è stato sostituito con il seguente: “Gli addetti del servizio di cui al comma 3 devono avere frequentato i corsi di cui all’allegato IX del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, rispettivamente di tipo B, per le strutture ricettive di categoria A e B dell’allegato I del decreto del Presidente della Repubblica del 1° agosto 2011, n. 151, e del tipo C, per le strutture ricettive di categoria C del medesimo allegato e, per le attività riportate nell’allegato X del decreto del Ministro dell’interno 10 marzo 1998, avere conseguito l’attestato di idoneità tecnica previsto dall’art. 3 della legge 28 dicembre 1996, n. 609.

In sintesi nelle strutture ricettive che rientrano nelle categorie A e B del D.P.R. 151/11 il rischio incendio è considerato medio e quindi gli addetti dovranno frequentare il corso di 8 ore, mentre nelle strutture che rientrano in categoria C il rischio di incendio è considerato elevato, di conseguenza gli addetti dovranno frequentare il corso di 16 ore; inoltre, solo nei casi previsti all’allegato X del D.M. 10 Marzo 1998 (ad esempio alberghi con oltre 100 posti letto), dovranno conseguire anche l’attestato di idoneità tecnica previsto dalla Legge 609/96 rilasciato dai Vigili del Fuoco.