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Decreto applicativo per volontari della Croce Rossa, della Protezione civile, soccorso alpino e speleologico e vigili del fuoco nonché per le cooperative sociali

Prosegue l’emanazione dei decreti attuativi del D.Lgs. 81/08 con la pubblicazione lo scorso 11 luglio 2011 del Decreto del Ministero del Lavoro del 13 aprile 2011 avente oggetto “Disposizioni in attuazione dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro”.

Il decreto, dopo un primo articolo di definizioni, stabilisce all’articolo 2 il campo di applicazione del D.Lgs. 81/08 precisando che il D.Lgs. 81/08 viene applicato per le attività in oggetto tenendo conto della:

a) necessità di intervento immediato anche in assenza di preliminare pianificazione;
b) organizzazione di uomini, mezzi e logistica, improntata a carattere di immediatezza operativa;
c) imprevedibilità e indeterminatezza del contesto degli scenari emergenziali nei quali il volontario viene chiamato ad operare tempestivamente e conseguente impossibilità pratica di valutare tutti i rischi connessi secondo quanto disposto dagli articoli 28 e 29 del decreto legislativo n. 81/2008;
d) necessità di derogare, prevalentemente per gli aspetti formali, alle procedure ed agli adempimenti riguardanti le scelte da operare in materia di prevenzione e protezione, pur osservando ed adottando sostanziali e concreti criteri operativi in grado di garantire la tutela dei volontari e delle persone comunque coinvolte.”

Il Decreto stabilisce inoltre:

– il  volontario della protezione civile aderente alle organizzazioni è equiparato al lavoratore esclusivamente per le attività previste “nell’ambito degli scenari di  rischio di  protezione  civile  individuati  dalle autorità competenti, e sulla base dei compiti da lui svolti” e che come ogni lavoratore deve ricevere formazione, informazione e addestramento e deve essere “dotato di attrezzature e dispositivi di protezione individuale idonei per lo specifico impiego e che sia adeguatamente formato e addestrato al loro uso conformemente  alle indicazioni specificate dal fabbricante”.

– le sedi delle organizzazioni, salvi i casi in cui nelle medesime si svolga un’attività lavorativa, nonché i luoghi di esercitazione, di formazione e di intervento dei volontari di protezione civile, non sono considerati luoghi di lavoro”

–  le cooperative sociali dovranno comunque assicurarsi che “i volontari ricevano formazione,  informazione  e addestramento in relazione alle attività loro richieste”, “compatibilmente con il loro stato soggettivo” in caso di lavoratori con handicap intellettivo e psichico.

Il Decreto entrerà in vigore dopo 180 giorni dalla sua pubblicazione.

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