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D.M. 16 marzo 2023: Criteri e modalità per l’installazione dei defibrillatori

Come richiesto dall’Art. 1 della Legge n. 116/2021, il Ministero della Salute ha redatto il Decreto 16 marzo 2023, in cui si definiscono i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE o AED).

La Legge n. 116/2021 ha definito un programma pluriennale, della durata di 5 anni, volto a favorire la progressiva diffusione e l’utilizzazione dei defibrillatori semiautomatici e automatici esterni (DAE), con priorità nelle scuole di ogni grado e nelle università, e quindi presso le sedi delle Pubbliche Amministrazioni con almeno 15 dipendenti e servizio aperto al pubblico, aeroporti, stazioni ferroviarie, porti, a bordo di mezzi di trasporto con tratte di almeno 2 ore senza possibilità di sosta.

La legge n. 116 definisce, per l’installazione dei DAE, la necessità di adeguata segnaletica, chiara e visibile, indicando la collocazione dei DAE in teche accessibili al pubblico H24, in posizione esterna e in luoghi ad alta affluenza quali centri commerciali, strutture aperte al pubblico, alberghi, condomini, società ed impianti sportivi.

L’utilizzo dei DAE è consentito anche a personale non ospedaliero, prioritariamente se formato ed addestrato all’uso e alle tecniche di rianimazione ma in assenza di personale formato l’utilizzo è aperto a chiunque con l’ausilio delle centrali operative di soccorso. Il 16 ottobre, durante la giornata mondiale della rianimazione cardiopolmonare, le strutture scolastiche in autonomia potranno organizzare iniziative per l’informazione e la sensibilizzazione sulle tecniche di rianimazione e sull’uso del defibrillatore.

Per una geolocalizzazione veloce dei DAE in caso di emergenza viene richiesta la registrazione al Servizio Sanitario di Emergenza Regionale specificando il numero dei dispositivi presenti, le caratteristiche (marca e modello), l’esatta ubicazione, gli orari di accessibilità, la data di scadenza delle parti deteriorabili (batterie e piastre adesive), nonché gli eventuali nominativi dei soggetti in possesso dell’attestato di formazione all’uso dei DAE e il nominativo del soggetto responsabile.

L’aggiornamento normativo dato dal D.M. 16/03/2023 prevede due allegati.
Nell’allegato A sono definiti i criteri e le modalità di installazione dei defibrillatori e i criteri per l’individuazione dei luoghi, degli eventi, delle strutture e dei mezzi di trasporto dove deve essere garantita la disponibilità di DAE.
Vengono inoltre riportate le caratteristiche dei DAE che, quali dispositivi medici, devono consentire:

  • un’analisi automatica degli impulsi elettrici del cuore di un soggetto con arresto cardiocircolatorio affinché venga ripristinato un normale ritmo cardiaco. Nel caso in cui l’analisi sia positiva l’apparecchio emette shock elettrici transtoracici ad intervalli preimpostati
  • una registrazione degli elettrocardiogrammi realizzati e dei dati d’uso dello strumento.

Vengono riportati i criteri e le modalità per una distribuzione capillare e strategica delle installazioni dei DAE al fine di poter soccorrere repentinamente una vittima con arresto cardiaco:

  • la defibrillazione, per essere efficace, deve essere erogata entro 4/5 minuti dall’arresto cardiaco; pertanto, l’installazione dei DAE deve tenere conto di eventuali difficoltà di accesso ai luoghi e di aumenti dei flussi in particolari periodi dell’anno; nei centri abitati la densità ottimale è di 2 DAE/Km2. La collocazione ottimale deve privilegiare le aree con particolare afflusso di pubblico e le aree con particolari specificità come luoghi isolati ed aree disagiate.
  • È prevista l’individuazione di un soggetto responsabile che si occupi di verificare lo stato di buon funzionamento annotando settimanalmente su di un registro lo stato attivo dello strumento, delle piastre e delle batterie. È auspicato l’utilizzo di DAE di nuova generazione provvisti di WIFI/SIM così da consentire la gestione e il monitoraggio da remoto da parte delle centrali operative 118.
  • Viene valutata l’opportunità di posizionare DAE nelle seguenti strutture o mezzi:
    • Sanitarie, sociosanitarie, poliambulatori, ambulatori, farmacie
    • Auditorium, cinema, teatri, discoteche, stadi, parchi di divertimento, sale gioco
    • Scali per mezzi di trasporto aereo, marittimo, ferroviario e strutture industriali
    • Centri commerciali, ipermercati, grandi magazzini, alberghi, ristoranti, stabilimenti balneari, stazioni sciistiche, chiese e luoghi di culto
    • Istituti penitenziari
    • Scuole, università, uffici pubblici
    • Stazioni di servizio e autogrill
    • Postazioni utilizzate per eventi e manifestazioni
    • Mezzi di soccorso sanitario, ambulanze e mezzi adibiti al trasporto di infermi
    • Mezzi di trasporto della Polizia di Stato, Locale, Penitenziaria, Carabinieri, Vigili del Fuoco, Guardia di Finanza, Capitanerie di Porto

Nell’allegato B viene riportata la segnaletica italiana e internazionale che identifica il DAE. Il primo Pittogramma, oltre che a segnalare la presenza del DAE, deve essere riportato anche nelle planimetrie di emergenza. Il secondo pittogramma deve essere posizionato lungo i percorsi per raggiungerlo.

   

Il seguente pittogramma deve essere posizionato all’ingresso delle strutture ove è presente un defibrillatore.