Covid-19 – informazioni generali per viaggiare e/o rientrare in Italia
Considerando la situazione epidemiologica in continuo cambiamento prima di viaggiare è utile essere a conoscenza delle limitazioni e obblighi per il rientro in Italia.
La disciplina generale italiana per gli spostamenti da/per l’estero è contenuta nel DPCM del 2 marzo 2021 e nell’Ordinanza del 14 maggio 2021 del Ministro della Salute, in vigore dal 16 maggio al 30 luglio 2021, e nell’Ordinanza del 18 giugno 2021, in vigore dal 21 giugno al 30 luglio 2021.
Il DPCM che disciplina gli spostamenti si basa su cinque elenchi di Paesi per i quali sono previste misure differenti. Tali elenchi sono contenuti nell’Allegato 20 e possono essere modificati con apposita Ordinanza adottata dal Ministro della Salute, di concerto con il Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
Di seguito, in breve si riporta quali sono le disposizioni generali per viaggiare e rientrare in Italia e le misure previste per i singoli elenchi.
Si consiglia di consultare prima della partenza il sito del Ministero degli Affari Esteri http://www.viaggiaresicuri.it/ che riporta gli ultimi aggiornamenti in merito.
Inoltre, possono essere disposte ulteriori limitazioni per aree del territorio nazionale o in relazione alla provenienza da specifici Stati e territori esteri. Singole Regioni potrebbero imporre a chi proviene da alcuni Stati o territori esteri il rispetto di particolari obblighi. Prima di partire per rientrare in Italia, si raccomanda pertanto di verificare eventuali disposizioni aggiuntive da parte delle Regioni di destinazione, visitandone i rispettivi siti web.
Misure generali per viaggiare e/o rientrare in Italia
Fino al 30 luglio 2021 è previsto:
- Obbligo delle Certificazioni Verdi Covid per spostamenti dai Paesi presenti nell’elenco C;
- Obbligo delle Certificazioni Verdi Covid per spostamenti da Canada, Giappone e Stati Uniti;
- Proroga delle misure restrittive per spostamenti da India, Bangladesh e Sri Lanka;
- Disciplina speciale per ingressi e rientri dal Regno Unito Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale e basi britanniche nell’isola di Cipro).
Inoltre, a partire dal 24 maggio 2021, chiunque faccia ingresso in Italia è tenuto a compilare il Modulo di localizzazione denominato digital Passenger Locator Form (dPLF). Si tratta di un modulo che raccoglie le informazioni di contatto e permanenza dei viaggiatori nel territorio nazionale, utile all’Autorità Sanitaria Italiana per contattarli tempestivamente qualora esposti ad un contatto di un caso Covid-19.
Misure adottate per il rientro in Italia
L’Ordinanza del 18 giugno 2021 regola le misure da adottare per gli spostamenti da/per l’estero dall’Italia. Tali misure sono suddivise in 5 elenchi di Paesi.
A: San Marino, Città del Vaticano
Al momento, non sono previste limitazioni per gli spostamenti da/per gli Stati e i territori contenuti nell’elenco A.
B: Spostamenti da Stati e territori a basso rischio epidemiologico, che verranno individuati con apposita Ordinanza, tra quelli di cui all’elenco C.
Attualmente, nessuno Stato è in questo elenco.
C: Rientro da Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e Groenlandia), Estonia, Finlandia, Francia (inclusi Guadalupa, Martinica, Guyana, Riunione, Mayotte ed esclusi altri territori situati al di fuori del continente europeo), Germania, Grecia, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi (esclusi territori situati al di fuori del continente europeo), Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna (inclusi territori nel continente africano), Svezia, Ungheria, Islanda, Norvegia, Liechtenstein, Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro), Svizzera, Andorra, Principato di Monaco, Israele.
Fino al 30 luglio 2021 per l’ingresso o rientro in Italia dopo aver soggiornato o transitato dai Paesi dell’elenco C nei 14 giorni precedenti è richiesta la compilazione del digital Passenger Locator Form – dPLF.
Inoltre, dal 21 giugno è obbligatorio presentare la Certificazione Verde Covid-19. Nel caso in cui non sia possibile presentare la Certificazione verde Covid-19, è comunque possibile entrare in Italia, a condizione di:
- sottoporsi a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni, presso l’abitazione o la dimora, informando il Dipartimento di prevenzione dell’Azienda Sanitaria competente per territorio;
- effettuare un test molecolare o antigenico al termine dell’isolamento fiduciario.
Ordinanza speciale ingressi e rientri dal Regno Unito fino al 30 luglio 2021
Chi abbia soggiornato/transitato in Regno Unito e Irlanda del nord (compresi Gibilterra, Isola di Man, Isole del Canale, basi britanniche nell’isola di Cipro) nei 14 giorni precedenti l’arrivo in Italia, deve:
- compilare un formulario on-line di localizzazione;
- presentare un documento che attesti di essersi sottoposti a test molecolare o antigenico, effettuato nelle 48 ore precedenti l’arrivo in Italia, con esito negativo;
- a prescindere dall’esito del test, sottoporsi a sorveglianza sanitaria e isolamento fiduciario presso la propria dimora, per un periodo di 5 giorni, informando il dipartimento di prevenzione dell’azienda sanitaria competente;
- sottoporsi a un secondo test molecolare o antigenico, al termine dei 5 giorni.
D: Rientro da Australia, Canada, Giappone, Nuova Zelanda, Repubblica di Corea, Ruanda, Singapore, Stati Uniti, Tailandia.
Fino 30 luglio 2021 all’ingresso o rientro in Italia dopo aver soggiornato o transitato dai Paesi dell’elenco D nei 14 giorni precedenti è obbligatorio:
- Compilare il digital Passenger Locator Form
- Esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia
- Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia
- Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria di 10 giorni
- Al termine dei 10 giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico
- Raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
E: Ingresso o rientro da tutti gli Stati e territori non espressamente indicati in altro elenco.
Fino al 30 luglio per rientrare in Italia, in caso di soggiorno/transito nei 14 giorni precedenti da questo gruppo di Paesi, è sempre consentito ai cittadini italiani/UE/Schengen e loro familiari, nonché ai titolari dello status di soggiornanti di lungo periodo e loro familiari.
È stata confermata la possibilità di ingresso in Italia per le persone che hanno una relazione affettiva comprovata e stabile con cittadini italiani/UE/Schengen o con persone fisiche che siano legalmente residenti in Italia (soggiornanti di lungo periodo).
Ove non si rientri in nessuno dei casi precedenti, si può entrare/rientrare in Italia da Paesi in Elenco E solo in presenza di comprovate motivazioni (lavoro, salute, studio, assoluta urgenza).
All’ingresso/rientro in Italia da questi Paesi, è obbligatorio:
- Compilare il digital Passenger Locator Form.
- esito negativo di un test molecolare o antigenico, effettuato nelle 72 ore precedenti l’ingresso in Italia
- Informare l’azienda sanitaria competente per territorio del proprio ingresso in Italia.
- Sottoporsi comunque a isolamento fiduciario e sorveglianza sanitaria per un periodo di 10 giorni, presso la propria dimora.
- Si deve raggiungere la propria destinazione finale in Italia solo con mezzo privato
- Al termine dei 10 giorni di quarantena, è obbligatorio effettuare un ulteriore test molecolare o antigenico
Rientro da Paesi soggetti a misure speciali: Brasile, India, Bangladesh e Sri Lanka.
Nonostante facciano parte dell’Elenco E, il Ministro della Salute, ha disposto il divieto di ingresso in Italia fino al 30 luglio 2021 per tutti coloro che provengono da Brasile, India, Bangladesh o Sri Lanka, o che vi abbiano soggiornato/transitato nei 14 giorni precedenti il tentativo di ingresso in Italia.