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Covid-19 e quarantena: gestione delle certificazioni di malattia

Con il messaggio 24 giugno 2020, n. 2584, l’INPS fornisce le indicazioni sulla gestione delle certificazioni di malattia, prodotte dai lavoratori dipendenti privati, durante il periodo dell’emergenza Covid-19.

L’articolo 26, comma 1, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 dispone l’equiparazione della quarantena alla malattia. Pertanto, ai lavoratori aventi diritto alla tutela previdenziale della malattia a carico di INPS, vengono riconosciute l’indennità economica (con correlata contribuzione figurativa) e l’eventuale integrazione retributiva dovuta dal datore di lavoro.

Il comma 1 dispone anche che il periodo della quarantena non risulti da considerare per il raggiungimento del limite massimo previsto per il periodo di comporto nell’ambito del rapporto di lavoro (periodo durante il quale il lavoratore assente dal lavoro ha diritto alla conservazione del posto).

Dall’interpretazione della norma risulta che nulla è innovato sotto il profilo previdenziale e contrattuale, in merito alla tutela prevista in caso di malattia che comporti incapacità temporanea al lavoro per le diverse categorie di lavoratori.

 

  • Riconoscimento della tutela

Perché la tutela da parte di INPS venga riconosciuta è necessario che il lavoratore presenti il certificato di malattia che attesti il periodo di quarantena, nel quale il medico curante dovrà indicare gli estremi del provvedimento emesso dall’operatore di sanità pubblica.

“Per i periodi di cui al comma 1, il medico curante redige il certificato di malattia con gli estremi del provvedimento che ha dato origine alla quarantena con sorveglianza attiva o alla permanenza domiciliare fiduciaria con sorveglianza attiva di cui all’articolo 1, comma 2, lettere h) e i) del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6” (art. 26, comma 3 del D.lgs. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 Aprile 2020).

Il certificato deve essere redatto sin dal primo giorno di malattia in modalità telematica. Nei casi di certificato emesso in modalità cartacea, lo stesso dovrà essere trasmesso all’INPS nel termine dei due giorni previsti dalla normativa di riferimento.

 

  • Malattia da Covid-19

Il comma 6 del suddetto decreto stabilisce che, in caso di malattia da Covid-19, il lavoratore deve farsi rilasciare il certificato di malattia dal proprio medico senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica.

La malattia da Covid-19 rientra nella consueta gestione della malattia comune e viene riconosciuta, ovviamente sulla base della specifica normativa di riferimento.

“Qualora il lavoratore si trovi in malattia accertata da COVID-19, il certificato è redatto dal medico curante nelle consuete modalità telematiche, senza necessità di alcun provvedimento da parte dell’operatore di sanità pubblica” (art. 26, comma 6 del D.lgs. n. 18 del 17 Marzo 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 24 Aprile 2020).