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Cosa sono gli accertamenti preventivi definiti dall’art 16 comma 1 del D.lgs. 626/94?

Si tratta, cioè, di accertamenti sanitari effettuati al momento dell’assunzione o, per coloro che sono già assunti, in sede di prima applicazione del Decreto o per cambio di mansione, al fine di verificare se lo stato di salute del lavoratore è compatibile con il lavoro che è destinato a svolgere.

A seguito del giudizio formulato dal medico competente il lavoratore può essere considerato:

  • idoneo;
  • idoneo con prescrizione;
  • temporaneamente non idoneo;
  • permanentemente non idoneo.

Tenuto conto che il giudizio in esame è riferito alla mansione specifica e non alla qualifica, è evidente che le sue conseguenze finiscono con il ripercuotersi direttamente sul rapporto di lavoro, determinando, ad esempio, il cambiamento della mansione da svolgere.
Il giudizio, contenuto in apposito certificato, nei casi di inidoneità parziale o totale o temporanea, deve riportare in modo chiaro quali compiti lavorativi e/o esposizioni devono essere evitati. La formulazione del giudizio deve sempre rispettare l’obbligo del segreto professionale.