Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Cosa si intende per congedo di paternità e maternità?

Congedo di maternità (astensione obbligatoria, Testo Unico 151 -Capo III artt.16-27): è divieto di adibire al lavoro le donne nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto, nel periodo intercorrenti la data presunta e la data effettiva del parto, durante i 3 mesi dopo il parto e durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto, qualora il parto avvenga in data anticipata rispetto a quella presunta.  Il divieto è anticipato a tre mesi dalla data presunta del parto quando le lavoratrici sono occupate in lavori gravosi o pregiudizievoli. Il servizio ispettivo del Ministero del Lavoro può disporre l’interdizione dal lavoro per i seguenti motivi: nel caso di gravi complicanze della gravidanza o pre-esistenti forme morbose; quando le condizioni ambientali siano ritenute pregiudizievoli alla salute della donna o del bambino, oppure quando la lavoratrice non possa essere spostata ad altre mansioni. Ferma restante la durata complessiva  del congedo di maternità, le lavoratrici possono astenersi dal lavoro a partire dal mese precedente della data presunta del parto, a condizione che il medico specialista del SSN o convenzionato e il Medico Competente attestino l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.

Congedo di paternità (Testo Unico 151 – Capo IV artt.28 -31): il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per la durata del congedo di maternità o per la parte residua in caso di morte o grave infermità della madre, abbandono, affidamento esclusivo del bambino al padre.

Congedo parentale (Astensione facoltativa – Testo Unico – Capo V artt.32-38): per ogni bambino nei primi suoi otto anni di vita, ciascun genitore a diritto di astenersi dal lavoro  per un periodo continuativo o frazionato non superiore a sei mesi,  nel limite complessivo di dieci mesi, elevato ad undici qualora il padre fruisca di un periodo non inferiore a tre mesi. I genitori di minore con handicap grave (ai sensi della Legge 104/92) hanno diritto alternativamente al prolungamento fino a tre anni.