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Congedo Covid-19 per quarantena: ampliate le ipotesi di fruizione

Con la circolare INPS n. 132 del 20 novembre 2020, in attuazione alle molteplici novità normative che si sono susseguite in questo periodo (a seguito delle novità introdotte dall’articolo 21-bis, comma 3, del decreto-legge n. 104/2020, come modificato dall’articolo 22 del decreto legge n. 137/2020, aggiuntive rispetto alle indicazioni contenute nella circolare n. 116/2020), si forniscono ulteriori istruzioni amministrative in merito alle modalità di fruizione del congedo COVID-19 per la quarantena scolastica dei figli e per sospensione dell’attività didattica dei figli in presenza da parte dei lavoratori dipendenti.

Ampliamento dei casi in cui è possibile fruire del congedo COVID-19 per quarantena:

  • Per quanto riguarda il congedo per quarantena disposto per contatto verificatosi in luogo diverso dal plesso scolastico, anche nell’ambito dello svolgimento di attività sportive di base o di attività motoria in strutture quali palestre, piscine, centri sportivi sia pubblici che privati, nonché all’interno di strutture regolarmente frequentate per seguire lezioni musicali e linguistiche, potrà essere fruito solo a partire dal giorno 14 ottobre 2020, data di entrata in vigore della citata legge di conversione del DL Agosto.
  • Per quanto concerne, invece, il congedo covid-19 per sospensione dell’attività didattica in presenza ( art. 21-bis del DL n. 104/2020 ), esso potrà essere fruito a partire dal giorno 29 ottobre 2020, data di entrata in vigore del DL n. 137/2020 ( cd. DL Ristori ).

Ulteriori indicazioni vengono fornite in merito ai casi di compatibilità con l’altro genitore per quarantena scolastica del figlio o per sospensione dell’attività didattica del figlio in presenza. Difatti viene confermata l’incompatibilità del congedo covid-19 con :

  • il contemporaneo svolgimento – da parte dell’altro genitore – di lavoro in modalità agile, anche giustificativo diverso da quello previsto per la quarantena scolastica del figlio minore di anni 14 ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • la contemporanea fruizione – da parte dell’altro genitore – del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza;
  • il mancato svolgimento di attività lavorativa da parte dell’altro genitore.

Ma viene altresì introdotta la possibilità di fruire contemporaneamente del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso da parte dell’altro genitore che “sia genitore anche di altri figli minori di anni quattordici avuti da altri soggetti che non stiano fruendo di una delle misure di cui ai commi 1, 2 o 3 “ (lavoro agile o astensione dal lavoro).

In tale ultimo caso, fermo restando il presupposto della necessaria sussistenza della convivenza del figlio con il genitore richiedente il congedo, se un genitore fruisce del congedo per quarantena scolastica del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso, l’altro genitore non potrà fruire negli stessi giorni delle misure di cui trattasi per quel figlio, ma potrà fruirne per altro figlio avuto da un altro rapporto, purché il genitore dell’altro figlio non stia a sua volta fruendo di congedo o lavoro agile per quarantena del figlio ovvero per la sospensione dell’attività didattica in presenza dello stesso.