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Comunicazione nominativo RLS

Il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza deve essere comunicato all’INAIL in via telematica. La comunicazione è richiesta solo in caso di nuova nomina o designazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Questo rappresenta un adempimento importante per le aziende e rientra tra gli obblighi previsti dal Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La comunicazione del nominativo del RLS deve essere effettuata esclusivamente in modalità telematica attraverso il portale INAIL.

Chi è il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza (RLS) è una figura centrale nel sistema di prevenzione e protezione aziendale. Si tratta del soggetto eletto o designato per rappresentare i lavoratori per quanto riguarda gli aspetti legati alla salute e sicurezza sul lavoro.

L’RLS è previsto dall’articolo 47 del D.Lgs. 81/08 e deve essere presente in tutte le aziende o unità produttive.

In particolare:

  • nelle aziende fino a 15 lavoratori, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno oppure è individuato a livello territoriale;
  • nelle aziende con più di 15 lavoratori, il RLS è eletto o designato nell’ambito delle rappresentanze sindacali o, in assenza di queste, direttamente tra i lavoratori.

La nomina del RLS è quindi un obbligo generalizzato che riguarda tutte le aziende, anche quelle con pochi dipendenti.

Comunicazione RLS all’INAIL: quando è obbligatoria

La comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’INAIL è prevista dall’articolo 18, comma 1, lettera aa) del D.Lgs. 81/08.

È importante chiarire un aspetto fondamentale: la comunicazione deve essere effettuata solo in caso di nuova nomina o designazione del RLS oppure in caso di variazione del nominativo già comunicato.

Non è invece necessario effettuare ogni anno una nuova comunicazione se il nominativo del RLS è rimasto invariato rispetto a quello già comunicato in precedenza.

Come effettuare la comunicazione

La comunicazione del nominativo del RLS deve essere effettuata esclusivamente per via telematica attraverso il servizio online INAIL denominato “Dichiarazione RLS”, accessibile dal portale INAIL tramite autenticazione.

L’adempimento può essere effettuato:

  • direttamente dal datore di lavoro;
  • da un dirigente delegato;
  • da un professionista incaricato, come consulente del lavoro o altro professionista abilitato;
  • da associazioni di categoria.

Sanzioni per mancata comunicazione RLS

La mancata comunicazione del nominativo del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza all’INAIL comporta una sanzione amministrativa a carico del datore di lavoro e del dirigente.

L’articolo 55, comma 5, lettera l) del D.Lgs. 81/08 prevede una sanzione amministrativa pecuniaria da 71,19 euro a 427,16 euro per la violazione dell’obbligo di comunicazione.

Anche se l’importo della sanzione può sembrare contenuto, la mancata comunicazione rappresenta comunque una violazione degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro e può emergere durante controlli ispettivi.

Riferimenti normativi

  • Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, articolo 18 e articolo 47;
  • INAIL, circolare n. 11 del 12 marzo 2009;