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COMUNICAZIONE DELLA NOMINA DEL RLS ALL’INAIL

Il decreto 81/08 introduce un nuovo onere a carico del datore di lavoro in merito alla figura del RLS. L’art. 18 comma 1, lettera aa) definisce che il datore di lavoro deve comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza. Per quanto attiene alle modalità di tale comunicazione non esiste ancora nessuna circolare che chiarisca come assolvere  tale obbligo, dal 16 maggio, però la legge è in vigore e il datore inadempiente può essere sanzionato (€ 500,00). Abbiamo interpellato alcune sedi INAIL che ci hanno confermato che non esiste ancora una procedura per la comunicazione. Le sedi INAIL, però, ci hanno consigliato di procedere comunque con la comunicazione del nome del RLS  o via fax conservando traccia dell’invio o tramite lettera raccomandata.

La lettera potrebbe indicativamente essere la seguente:


Oggetto: comunicazione RLS – art. 18 comma 1 lettera aa D.lgs. 81/08

Io sottoscritto,  in qualità di Legale Rappresentante della società            ., comunico che il nominativo del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è  il seguente:

In data                    è stata indetta regolare elezione così come previsto dal d.lgs. 81/08 art. 48 comma 2 e dagli accordi sindacali di categoria. L’elezione è avvenuta in forma diretta da parte dei lavoratori con votazioni a scrutinio segreto, tutti i lavoratori non in prova hanno avuto diritto al voto. Ogni lavoratore ha espresso un numero di preferenze pari ad un terzo del numero dei rappresentanti da eleggere, con un minimo di 1 preferenza. Il                                               è stato nominato come RLS