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Comunicazione all’INAIL anche in assenza di attività di sorveglianza sanitaria

La Commissione interpelli risponde con l’Interpello n.8/2019 del 2/12/2019 alla Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) che pone due diversi quesiti circa l’eventualità di un avvicendamento di medici competenti: a quale Medico Competente spetta la comunicazione delle informazioni previste dall’articolo 40, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, nel caso di avvicendamento avvenuto nel corso dell’anno ed all’obbligo di trasmissione delle suddette informazioni “anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria”.

Quanto alla domanda circa quale dei medici in avvicendamento sia destinatario degli obblighi di comunicazione dei dati, la Commissione interpelli rileva che l’articolo 40 del Testo Unico di Sicurezza non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento ai fini della trasmissione delle informazioni relative ai dati aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria, ma sul punto l’INAIL ha indicato che: “L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo”.

Quanto al quesito circa chi debba inviare i dati qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria, la Commissione sostiene che l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale. E richiama l’INAIL che evidenzia: «Dal momento che l’art. 40 prescrive l’invio delle informazioni relative ai dati collettivi aggregati sanitari e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria nell’anno, dovendosi intendere per sorveglianza sanitaria “l’insieme degli atti medici finalizzati alla tutela dello stato di salute e sicurezza dei lavoratori in relazione all’ambiente di lavoro, ai fattori di rischio professionali e alle modalità di svolgimento dell’attività lavorativa” anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici».