Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Come è stata modificata la procedura per ottenere il Cpi per depositi di glp inferiori ai 5 m3?

La procedura per ottenere il Cpi per depositi di glp inferiori ai 5 m3 è stata recentemente semplificata grazie all’entrata in vigore del Dpr n. 214 del 12/04/2006.

In sostanza è stato eliminato il primo passaggio dell’iter burocratico, non è più necessario richiedere ai Vigili del Fuoco il parere di conformità sul progetto di installazione. Questa semplificazione non si applica ai depositi che sono al servizio di attività che sono soggette a cpi.

Il titolare del deposito per ottenere il cpi è tenuto a richiedere ai vigili il sopralluogo per la verifica del rispetto delle normative (pagando l’uscita) e a consegnare un certificato di corretta installazione del serbatoio redatto dalla ditta installatrice, una dichiarazione in cui si attesta che sono rispettate le normative di prevenzione incendi e una planimetria dell’area del deposito.

Consegnata questa documentazione si otterrà una ricevuta che costituisce l’autorizzazione provvisoria, da questo momento i Vigili hanno 90 giorni per effettuare il sopralluogo e poi rilasciare il certificato che avrà durata di tre o sei anni a seconda della grandezza del deposito.

La norma tecnica di riferimento è il Dm 14/05/2004, che contiene le modalità di installazione, le distanze di sicurezza, i mezzi antincendio da installare.

L’obiettivo di questa semplificazione è di incentivare i titolari di serbatoi a regolarizzare la propria posizione.