Come deve essere l’etichetta di un prodotto alimentare?
L’etichetta, uno strumento per la tutela del consumatore
L’etichettatura di un prodotto alimentare ha,       per il consumatore, una importante funzione di tutela,       informandolo sul prodotto che sta acquistando e consentendogli di       scegliere quello che è maggiormente rispondente alle proprie esigenze. Le norme concernenti l’etichettatura, la presentazione e la       pubblicità dei prodotti alimentari tendono ad esser analoghe nell’ambito       dei Paesi dell’ Unione Europea. L’etichettatura è       l’insieme delle indicazioni riportate non solo sull’etichetta apposta sul       prodotto, ma anche sull’imballaggio o sul dispositivo di chiusura.       L’etichettatura, la presentazione e la pubblicità di un prodotto       alimentare non devono: – indurre in errore l’acquirente sulle effettive       caratteristiche, qualità, composizione, e luogo di origine del prodotto;
 – evidenziare caratteristiche come particolari, quando tutti i prodotti       alimentari analoghi le possiedono;
 – attribuire all’alimento proprietà atte a prevenire, curare o guarire       malattie, nè accennare proprietà farmacologiche. Molte forme di pubblicità       insidiose ed ingannevoli si concretizzano aggiungendo in       etichetta delle aggettivazioni atte ad esaltare indebitamente un prodotto:       – “genuino” per un formaggio, “naturale” per un miele,       come se fosse lecito produrre le corrispondenti tipologie       “adulterato” o “artificiale”;
 – non si può indicare in etichetta che una grappa “fa digerire”       o qualificare un miele “iperenergetico, indicatissimo nello sport e       nel superlavoro”.
Pur essendoci norme specifiche per alcuni alimenti, i prodotti alimentari confezionati destinati al consumatore riportano, in italiano, le indicazioni riportate nei paragrafi che seguono.
Indicazioni: denominazione di vendita e ingredienti
La       denominazione di vendita
 E’ la denominazione prevista dalle       disposizioni che disciplinano il prodotto stesso o il nome consacrato da       usi e consuetudini o una descrizione della merce; non può essere       sostituita da un nome di fantasia o da un marchio di fabbrica. L’elenco       degli ingredienti.
 Devono essere riportati in ordine di quantità decrescente. Anche se       gli ingredienti non vengono espressi in percentuale, l’elencazione       fornisce utili informazioni per individuare la presenza di sostanze più o       meno gradite e per effettuare un confronto fra prodotti analoghi; per       capire, dalla posizione che un componente occupa, se un alimento ha un       certo sapore perchè contiene quella sostanza o solo l’aroma. Tra gli       ingredienti sono compresi gli additivi, sostanze chimiche per lo più       prive di valore nutrizionale, che hanno lo scopo di garantire la       conservazione o di conferire particolari caratteristiche agli alimenti.       Alcuni additivi (coloranti, conservanti, antiossidanti,       emulsionanti, addensanti ecc.) vengono designati con il nome della       categoria, cui segue il nome specifico o il corrispondente numero CEE (es.       “antiossidante: acido L-ascorbico o E 300”). Le sostanze       aromatizzanti vengono designate in etichetta come “aromi       naturali” o “aromi” (di origine sintetica).
Altre indicazioni
–       La quantità netta
 E’ importante controllare la       quantità netta contenuta nell’unità di vendita, rapportandola al prezzo,       per non avere, da grandi confezioni … piccole sorprese!
 – Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza.
 La dicitura “Da consumarsi preferibilmente entro il …” è la       data di preferibile consumo (o termine minimo di conservazione) fino alla       quale il prodotto alimentare conserva le sue specifiche proprietà in       adeguate condizioni di conservazione. La dicitura “Da consumarsi       entro il …” è il termine perentorio entro il quale il prodotto       deve essere consumato ed è obbligatorio per i prodotti altamente       deperibili dal punto di vista microbiologico; l’alimento non può       assolutamente essere posto in vendita dopo tale data di scadenza. Il       termine minimo di conservazione e la data di scadenza restano validi se il prodotto è adeguatamente conservato (in ambienti       adatti, alle temperature previste, lontano da fonti di calore, in luoghi       asciutti): in caso contrario i processi di alterazione possono essere       sensibilmente accelerati e l’alimento potrà risultare       “avariato” anche molto prima di quanto previsto.
 – Il nome e la sede del produttore o del confezionatore.
 – La sede dello stabilimento di produzione o confezionamento.
 Tramite l’etichetta il consumatore può conoscere il nome e la sede       del fabbricante o del confezionatore o del venditore di un alimento; a       volte il nome dell’operatore è sostituito da un marchio depositato. Va       sempre indicata la sede dello stabilimento di produzione o di       confezionamento.
 – Un numero di identificazione del lotto.
 La dicitura che consente di identificare il lotto di appartenenza di       un prodotto è leggibile sulla confezione in forma di numero a più cifre       o in forma alfanumerica ed è preceduto dalla lettera “L”; altre       volte tale iscrizione è sostituita dal giorno e dal mese del termine       minimo di conservazione o dalla data di scadenza. Prodotti contraddistinti       dal medesimo numero di lotto hanno le stesse caratteristiche. Il lotto       può essere utile per l’individuazione delle partite non conformi, da       ritirare dal commercio.
 – Le modalità di conservazione e utilizzazione.
 – Le istruzioni per l’uso.
 – Il luogo di origine o di provenienza.
 Sono menzioni obbligatorie solo se:
 – è necessaria l’adozione di particolari accorgimenti in funzione della       natura del prodotto o, per alimenti di uso non comune, è indispensabile       specificarne le modalità di impiego;
 – l’omissione del luogo di origine o di provenienza può indurre in errore       l’acquirente.
Le frodi più frequenti
– Dichiarazioni       false in merito alla provenienza, qualità, composizione, caratteristiche,       etc. di un alimento.
 – Indicazioni ingannevoli ed insidiose, atte a magnificare indebitamente       un prodotto e le sue caratteristiche.
 – Mancata corrispondenza degli ingredienti dichiarati: assenza o minor       contenuto di quelli di pregio.
 – Mancata elencazione di quelli “indesiderati” (es. conservanti)       o di minor valore (es. oli di diversa natura).
 – “Manipolazioni” della data di scadenza o di preferibile       consumo.
 
 