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Chiarimenti INL su gestione Lavoratori fragili

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con nota n. 10962 del 5 luglio 2021, ha ricordato che, a decorrere dal 1° luglio 2021, non sono più in vigore le principali tutele previste per i lavoratori fragili.

In particolare, l’articolo 26, comma 2, D.L. 18/2020, ha stabilito che “fino al 30 giugno 2021, laddove la prestazione lavorativa non possa essere resa in modalità agile, per i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della L. 104/1992, il periodo di assenza dal servizio è equiparato al ricovero ospedaliero ed è prescritto dalle competenti autorità sanitarie, nonché dal medico di assistenza primaria che ha in carico il paziente, sulla base documentata del riconoscimento di disabilità o delle certificazioni dei competenti organi medico-legali di cui sopra, i cui riferimenti sono riportati, per le verifiche di competenza, nel medesimo certificato.”.

Dal momento che non risulta siano state emanate ulteriori disposizioni normative relative a questo aspetto, ai suddetti lavoratori deve ritenersi applicabile l’ordinario trattamento giuridico relativo alle assenze dal servizio nonché l’ordinaria modalità organizzativa dell’attività lavorativa.

Con particolare riferimento alla modalità di svolgimento dell’attività lavorativa, per effetto dell’articolo 11 del D.L. 52/2021, l’INL nella nota del 05 luglio 2021 specifica che è fissata la proroga al 31 luglio 2021 della disposizione normativa di cui all’articolo 83, D.L. 34/2020, recante la previsione della sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio.

Ai sensi dell’art. 83 citato, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, i datori di lavoro pubblici e privati assicurano la sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili, lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio per condizioni derivanti da:

  • immunodeficienze da malattie croniche;
  • patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita;
  • o da più co-morbilità, valutate anche in relazione dell’età.

Secondo INL, vista la perduranza del lavoro agile in azienda:

  1. restano ferme le disposizioni vigenti recate dal Protocollo di sicurezza e dalle precedenti direttive INL in favore dei lavoratori che versano in condizioni di fragilità, per i quali è previsto lo svolgimento del lavoro agile con totale esclusione della presenza in sede.
  2. Per quei dipendenti fragili che vogliano prestare la propria attività lavorativa in ufficio, il dirigente dovrà acquisire il parere del medico competente in ordine alle singole circostanze concrete (fattispecie di fragilità, relativo grado di rischio, stato vaccinale) per valutare l’adozione di soluzioni idonee alla tutela della salute, quali: l’osservanza delle misure di sicurezza, eventualmente più restrittive, particolarmente volte ad evitare la rischiosa compresenza nell’ambito dei locali di lavoro oltre che la limitazione della presenza a determinate giornate da individuarsi concordemente nell’arco settimanale o mensile.

Per i datori di lavoro che non sono tenuti alla nomina di un medico competente, fermo restando la possibilità di nominarne uno per la durata dello stato di emergenza, la sorveglianza eccezionale può essere richiesta ai servizi territoriali dell’Inail.