Accordo Stato-Regioni 2025: i chiarimenti della Regione Veneto sulla formazione sicurezza
La Regione Veneto ha pubblicato un documento di FAQ dedicato all’applicazione del nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Il documento risponde ad alcuni dei principali dubbi emersi nella prima fase applicativa dell’Accordo, con particolare riferimento alla formazione dei lavoratori neoassunti, al riconoscimento dei corsi già svolti, agli aggiornamenti di preposti, RSPP e coordinatori, al nuovo modulo cantieri e alla formazione per l’utilizzo delle attrezzature.
Le indicazioni fornite dalla Regione Veneto hanno l’obiettivo di risolvere alcune criticità interpretative sulle quali il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali non si è ancora pronunciato. Le risposte devono quindi considerarsi applicabili in questa fase, ma potranno essere superate da eventuali futuri chiarimenti nazionali.
Vediamo quali sono gli aspetti più rilevanti per aziende, datori di lavoro, responsabili della sicurezza e soggetti formatori.
Validità degli attestati su tutto il territorio nazionale
Gli attestati rilasciati dai soggetti formatori individuati dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 sono validi su tutto il territorio nazionale.
L’attestato deve essere consegnato al partecipante che ha frequentato il corso di formazione o aggiornamento. Quando l’iscrizione viene effettuata dall’azienda, è opportuno che una copia sia consegnata anche al datore di lavoro.
Una particolare eccezione riguarda gli eventuali progetti pilota attivati dalla Provincia autonoma di Bolzano in ragione delle proprie specificità territoriali e linguistiche. I percorsi sperimentali svolti secondo modalità differenti da quelle ordinarie potrebbero non essere riconosciuti nelle altre Regioni e Province autonome.
Come valutare la formazione pregressa di un lavoratore
In caso di nuova assunzione, il datore di lavoro deve verificare il fabbisogno formativo del lavoratore in relazione alla mansione che sarà chiamato a svolgere e ai rischi presenti nella nuova azienda.
La formazione generale, della durata minima di quattro ore, rappresenta un credito formativo permanente.
Per la formazione specifica è invece necessario confrontare i rischi affrontati nel precedente percorso formativo con quelli individuati nella valutazione dei rischi della nuova azienda.
La formazione specifica già svolta può essere riconosciuta quando i rischi risultano sostanzialmente coincidenti. Quando sono presenti rischi differenti, il datore di lavoro deve integrare o ripetere la formazione, affiancandola, quando necessario, ad attività di informazione e addestramento.
Il riconoscimento non deve quindi basarsi esclusivamente sul numero di ore riportato nell’attestato. È necessario verificare concretamente i contenuti del corso e la loro corrispondenza con la mansione e con il Documento di Valutazione dei Rischi.
Neoassunti: non è più previsto il termine dei 60 giorni
Uno dei chiarimenti più importanti riguarda la formazione dei lavoratori neoassunti.
Il nuovo Accordo Stato-Regioni non prevede più la possibilità di completare il percorso formativo entro i primi 60 giorni dall’assunzione. Il lavoratore deve essere formato prima di essere adibito alla mansione e prima di essere esposto ai relativi rischi.
La formazione non può quindi essere rimandata automaticamente alle settimane successive all’ingresso in azienda.
Una specifica deroga è prevista per le imprese turistico-ricettive e per le attività di somministrazione di alimenti e bevande, che possono completare la formazione entro 30 giorni dall’assunzione nei casi previsti dalla normativa richiamata dalle FAQ regionali.
Per agevolare le aziende, la Regione suggerisce di organizzare corsi interaziendali destinati a lavoratori esposti a rischi simili. Per la formazione specifica dei lavoratori a rischio medio o alto, quando non è ammesso l’e-learning, è possibile utilizzare la videoconferenza sincrona, equiparata dal nuovo Accordo alla presenza fisica.
Il nuovo modulo cantieri da 6 ore
Le FAQ chiariscono anche l’ambito di applicazione del modulo aggiuntivo cantieri della durata di sei ore.
Il modulo è previsto per i datori di lavoro e per i dirigenti dell’impresa affidataria. Non deve quindi essere frequentato automaticamente da tutte le imprese che entrano in un cantiere temporaneo o mobile.
Un’impresa esecutrice che opera in cantiere, ma che non assume anche il ruolo di impresa affidataria, non è soggetta al modulo integrativo soltanto per il fatto di svolgere lavori all’interno del cantiere.
Il criterio decisivo non è quindi il solo codice ATECO dell’azienda, ma il ruolo concretamente ricoperto nell’organizzazione del cantiere.
La Regione precisa inoltre che il modulo cantieri è nuovo e aggiuntivo. Un credito formativo totale riconosciuto per altri corsi, come quello per dirigenti, non comprende automaticamente anche le sei ore dedicate ai cantieri.
Una situazione particolare riguarda i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del Servizio di Prevenzione e Protezione. Il datore di lavoro di un’impresa edile già formato secondo il precedente percorso può beneficiare dell’esonero anche dal modulo cantieri quando l’attestato riporta il codice ATECO 2007, sezione F, relativo alle costruzioni.
Formazione e aggiornamento dei preposti
Il nuovo Accordo riconosce il credito formativo totale per i percorsi destinati ai preposti svolti secondo l’Accordo del 21 dicembre 2011, ma modifica la periodicità dell’aggiornamento.
Per gestire il passaggio al nuovo sistema, le FAQ distinguono due situazioni.
I preposti che hanno svolto il corso o l’ultimo aggiornamento prima del 23 maggio 2023 devono completare l’aggiornamento entro il 24 maggio 2026.
Per i preposti formati o aggiornati tra il 24 maggio 2023 e il 23 maggio 2025, l’aggiornamento dovrà invece essere completato entro il 24 maggio 2027.
Dopo questa fase transitoria trova applicazione la periodicità biennale prevista per l’aggiornamento dei preposti.
Le aziende devono quindi controllare la data riportata sull’ultimo attestato e programmare per tempo il percorso necessario, evitando di applicare indistintamente la stessa scadenza a tutti i preposti.
Aggiornamento di RSPP e ASPP
Gli RSPP e gli ASPP devono dimostrare di avere svolto, nel quinquennio precedente all’affidamento dell’incarico, il numero minimo di ore di aggiornamento previsto:
- 40 ore per gli RSPP;
- 20 ore per gli ASPP.
Il quinquennio viene considerato mobile, prendendo come riferimento la data in cui viene affidato l’incarico.
Secondo le FAQ, quando un RSPP o un ASPP non frequenta corsi di aggiornamento per dieci anni, non può limitarsi a recuperare le ore mancanti.
Chi beneficia dell’esonero dai moduli A e B in virtù del proprio titolo di studio deve frequentare nuovamente il modulo C. Chi non dispone di tale esonero deve invece ripetere l’intero percorso composto dai moduli A, B e C.
La data da prendere in considerazione per calcolare il periodo di dieci anni è quella riportata sull’attestato che abilita allo svolgimento della funzione.
Aggiornamento dei coordinatori CSP e CSE
Un principio analogo si applica ai coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione.
CSP e CSE devono poter dimostrare di avere completato 40 ore di aggiornamento nel quinquennio precedente all’affidamento dell’incarico.
Anche in questo caso il quinquennio è mobile. Se il coordinatore non svolge alcun aggiornamento per dieci anni, deve frequentare nuovamente il percorso formativo completo di 120 ore.
Il limite dei dieci anni previsto dal nuovo Accordo riguarda esclusivamente i corsi regolamentati dall’Accordo stesso. Non viene automaticamente applicato a corsi disciplinati da disposizioni differenti, come quelli per RLS, primo soccorso e prevenzione incendi.
Formazione per gli ambienti confinati
Per i lavoratori, i datori di lavoro e i lavoratori autonomi che operano in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, la formazione pregressa può essere riconosciuta soltanto quando i contenuti risultano pienamente conformi a quelli previsti dal nuovo Accordo.
La sola durata del corso non è sufficiente.
L’azienda o il soggetto formatore deve poter dimostrare formalmente la corrispondenza tra i singoli argomenti già affrontati e quelli richiesti dall’Accordo Stato-Regioni 2025.
Per la parte pratica, i docenti devono possedere, oltre ai requisiti previsti per i formatori, anche un’esperienza pratica nel settore. L’esperienza può derivare dall’attività svolta direttamente negli ambienti confinati oppure da precedenti docenze e codocenze relative ai moduli pratici.
Formazione per l’utilizzo delle attrezzature
Il nuovo Accordo individua le categorie di attrezzature per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori.
Le FAQ precisano, ad esempio, che le gru a bandiera non possono essere assimilate ai carriponte o alle gru a cavalletto. Devono quindi essere considerate attrezzature distinte e non rientrano nello specifico percorso abilitante previsto per le attrezzature disciplinate dalla norma richiamata nell’Accordo.
Per il riconoscimento della formazione pregressa relativa ai carriponte e alle nuove attrezzature introdotte dall’Accordo, non è sufficiente possedere un vecchio attestato. I contenuti del corso devono risultare pienamente conformi a quelli attualmente previsti.
Le FAQ chiariscono inoltre che le precedenti indicazioni che consentivano di trattare in aula la parte pratica degli aggiornamenti per alcune attrezzature non sono più applicabili. La formazione deve essere organizzata secondo le modalità introdotte dal nuovo Accordo.
Anche i docenti dei corsi di aggiornamento devono possedere i requisiti professionali e l’esperienza pratica previsti per i docenti dei corsi iniziali.
Tutor d’aula e responsabile del progetto formativo
Il tutor d’aula non può coincidere con il docente, perché deve poter garantire il supporto alla didattica e occuparsi degli aspetti organizzativi, logistici o tecnici del corso.
Il tutor può invece coincidere con il responsabile del progetto formativo.
Nei corsi in presenza il tutor non deve necessariamente essere presente per l’intera durata, purché siano garantite le funzioni attribuitegli. Nei corsi organizzati in videoconferenza, la sua presenza deve invece essere assicurata secondo quanto previsto per questa modalità di erogazione.
Le FAQ confermano inoltre che il datore di lavoro che organizza direttamente la formazione per i propri lavoratori è esonerato dalla predisposizione del progetto formativo.
Formazione dei lavoratori stranieri e somministrati
Nei confronti dei lavoratori stranieri deve essere effettuata una verifica preliminare della comprensione della lingua utilizzata durante il corso.
La formazione obbligatoria non può essere sostituita dal semplice affiancamento operativo. Anche in presenza di elevato turnover, il lavoratore deve completare la formazione generale e specifica prima di essere esposto ai rischi della mansione.
Il datore di lavoro può operare come soggetto formatore anche nei confronti dei lavoratori somministrati presenti nella propria organizzazione. Gli obblighi possono essere distribuiti tra somministratore e utilizzatore sulla base di quanto previsto dal contratto di somministrazione, fermo restando l’obbligo dell’utilizzatore di garantire le misure di prevenzione e protezione applicate ai propri dipendenti.
Registro elettronico e documentazione dei corsi
Quando un corso utilizza il registro elettronico di un fondo interprofessionale, questo può essere considerato valido anche ai fini dell’Accordo Stato-Regioni 2025.
È però necessario che il registro contenga tutte le informazioni richieste, corrisponda pienamente ai contenuti previsti e rimanga disponibile e consultabile in caso di verifica.
Cosa devono fare ora le aziende
I chiarimenti della Regione Veneto offrono indicazioni operative utili, ma richiedono alle aziende una verifica puntuale della propria organizzazione formativa.
In particolare, è opportuno:
- controllare le date degli attestati dei preposti;
- verificare gli aggiornamenti di RSPP, ASPP, CSP e CSE;
- rivedere le procedure di formazione dei neoassunti;
- verificare il riconoscimento della formazione pregressa;
- individuare correttamente le imprese affidatarie soggette al modulo cantieri;
- controllare contenuti e modalità dei corsi per attrezzature e ambienti confinati;
- aggiornare registri, attestati e procedure di gestione dei corsi.
Le FAQ regionali rappresentano un importante riferimento interpretativo nella fase iniziale di applicazione dell’Accordo, ma dovranno essere lette alla luce di eventuali successivi chiarimenti emanati a livello nazionale.
Come può supportarti Frareg
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Un controllo tempestivo permette di individuare eventuali integrazioni, aggiornare le scadenze e organizzare la formazione prima che i lavoratori siano esposti ai rischi della mansione.
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