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ASPP: Significato, Mansioni e Ruolo per la Sicurezza

L’acronimo “ASPP” indica l’Addetto al Servizio di Prevenzione e Protezione, una figura complementare al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) e centrale soprattutto nelle aziende di medie e grandi dimensioni.

La sua funzione è appunto quella di supportare e assistere in vario modo l’attività del responsabile SPP, allo scopo di garantire la sicurezza nella sede dell’impresa, dell’ente o dell’organizzazione. Per la sua importanza, l’ASPP deve essere formato mediante corsi specifici e ottemperare a una precisa serie di compiti e mansioni.

I compiti specifici dell’ASPP

L’ASPP, nominato dal datore di lavoro e coordinato dal responsabile SPP, deve in generale adoperarsi per la sicurezza, la prevenzione dei rischi e la protezione dei lavoratori e dei clienti. In generale, l’ASPP deve:

  • indicare le possibili fonti di rischio all’interno del luogo di lavoro;
  • progettare tutte le necessarie misure di prevenzione, protezione e controllo riguardo a ciascun tipo di rischio nel rispetto delle risorse umane;
  • sviluppare e preparare tutte le procedure di sicurezza conseguenti.

Per assolvere a tale compito, ha tra i suoi obblighi innanzitutto quello di raccogliere informazioni essenziali sulla propria azienda o attività; il datore di lavoro, parallelamente, ha l’obbligo di fornire queste stesse informazioni e ogni altra forma di supporto di cui l’ASPP abbia necessità.

Queste informazioni comprendono:

  • la tipologia dei rischi specifici;
  • la descrizione del funzionamento di impianti, macchine e apparecchi elettrici, ma anche attrezzature, strumenti, ecc., e dello svolgimento dei processi di lavoro;
  • l’attuale maniera di organizzare e programmare il lavoro, nonché la natura delle misure di prevenzione e protezione dei rischi;
  • tutti i dati e le indicazioni riguardanti le malattie professionali e gli infortuni sul luogo di lavoro, in particolare se detti infortuni o malattie comportano un’assenza superiore a un giorno lavorativo;
  • ogni provvedimento, accorgimento o prassi stabiliti dagli organismi preposti alla vigilanza.

Tali informazioni saranno impiegate dall’ASPP per svolgere il proprio compito, sempre su indicazione del datore di lavoro e dell’amministrazione, in accordo col responsabile SPP, ed eventualmente collaborando con il medico competente o una figura analoga.

Nello specifico, sulla base degli articoli 33-36 del decreto legislativo 81/08, il servizio di prevenzione e protezione è incaricato di:

  • stilare il DVR (Documento di Valutazione dei Rischi, obbligatorio per ogni azienda) sulla base di tutti i dati già menzionati;
  • elaborare i provvedimenti di prevenzione atti a garantire la sicurezza dell’ambiente di lavoro, sulla base della propria conoscenza dello stesso, dei fattori di rischio individuati nel DVR, delle misure e delle convenzioni prescritte dalla normativa vigente;
  • occuparsi, oltre che della prevenzione, anche di tutti i parametri di sicurezza relativi a ciascun business, proponendo i DPI (Dispositivi di Protezione Individuale) più adatti allo scopo e un progetto di controllo adeguato alle misure consigliate e in linea coi finanziamenti riservati alla sicurezza;
  • informare e formare i lavoratori sui rischi del proprio lavoro, nonché su tutto quanto è necessario conoscere per prevenirli e per risolvere i problemi correlati (tecniche di prevenzione incendi, formazione di addetti al soccorso ecc.), attingendo dalle prassi consigliate dall’INAIL, da altri enti pubblici, dalla regione ecc.;
  • partecipare alle necessarie consultazioni di aggiornamento e innovazione sulle questioni della salute e della sicurezza sul lavoro ed eventualmente (non obbligatoriamente) alla riunione periodica sui medesimi temi in cui intervengono datore di lavoro, RSPP, RLS e medico preposto alla sorveglianza sanitaria.

Nonostante l’operato dell’ASPP deve essere comunque supervisionato dal responsabile SPP e coordinatore della sicurezza, è il datore di lavoro a doversi fare garante per le azioni di entrambi.

L’ASPP ha il dovere di svolgere nel migliore dei modi e con la massima qualità l’attività che gli viene richiesta, secondo un codice etico e a tutela della salute e della sicurezza di tutti i lavoratori dipendenti, e di rispondere costantemente a datore di lavoro e RSPP.

Requisiti e nomina dell’ASPP

Chi intende ricoprire il ruolo di ASPP deve soddisfare alcuni requisiti minimi. In particolare, deve essere in possesso di un titolo di studio pari al diploma di scuola secondaria di secondo grado, e deve aver frequentato un apposito corso di formazione con relativa verifica conclusiva dell’apprendimento (dal quale sono parzialmente esonerati coloro che abbiano conseguito una laurea in una disciplina affine).

La scelta dell’ASPP, che spetta ai datori di lavoro, può ricadere sia su membri del personale interno che su figure esterne all’azienda. Nel caso in cui, per esempio, nessuno dei dipendenti sia in possesso delle competenze e dei requisiti minimi richiesti, sarà obbligatorio rivolgersi alla consulenza di professionisti esterni. Invece, sulla base di condizioni espressamente indicate nel già citato decreto 81/08 (articolo 31, comma 6), è indispensabile che la scelta ricada su membri interni all’azienda.

Inoltre, la stessa legge stabilisce che, al contrario della funzione di RSPP, quella di ASPP può essere svolta da più persone contemporaneamente, in base alle caratteristiche e alle necessità di sicurezza di ciascuna delle imprese.

In ogni caso, chi riveste la funzione di ASPP è tenuto a rispettare il segreto professionale riguardo ai processi lavorativi di cui viene a conoscenza durante lo svolgimento delle sue mansioni.

L’incarico, peraltro, è incompatibile con quello di rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

Corsi di formazione e moduli per diventare ASPP

Il corso di istruzione per ASPP, che dev’essere tenuto da docenti e formatori qualificati, è articolato in due moduli. È possibile ottenere le certificazioni frequentando entrambi i percorsi formativi sia in aula che via internet.

  • Il modulo A, della durata di 28 ore, ha funzione introduttiva e generale. Serve a fornire tutte le conoscenze di base su forme e contenuti della prevenzione e della sicurezza nelle varie attività lavorative. Il suo superamento è indispensabile per avere accesso al modulo B e fornisce dei crediti formativi permanenti, ossia non richiede di frequentare futuri corsi di aggiornamento.
  • Il modulo B, invece, è un corso più specifico di 48 ore che fornisce maggiori approfondimenti sul tema dei metodi di valutazione del rischio e di individuazione delle misure di prevenzione adatte a ogni singolo caso. Qualche anno fa diviso per settori, il modulo B è ora costituito da un sistema a modulo comune, valido per ogni macrosettore (dal marketing alle attività manifatturiere), con quattro eccezioni (b-sp1 agricoltura e pesca o silvicoltura, b-sp2 cave e costruzioni, b-sp3 sanità residenziale, b-sp4 chimico e petrolchimico). Prevede inoltre un corso di aggiornamento quinquennale di 20 ore.

Esistono poi altri corsi o seminari riservati a determinati settori o norme, non obbligatori e finalizzati al miglioramento dell’attività di RSPP e ASPP (per esempio in tema di sicurezza dei cantieri, nel settore degli appalti o in quello dei rifiuti, sulle regole antincendio ecc.).