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Art. 14 del D.Lgs. 81/08 e sospensione dell’attività imprenditoriale

Le normative sulla sicurezza sul lavoro, in particolare il D. Lgs. 81/08 o Testo unico sulla salute e sulla sicurezza sul lavoro, prevedono apposite forme di contrasto al lavoro irregolare, specie qualora questo sia tale da nuocere di fatto o in potenza alla salute dei lavoratori stessi.

Specifichiamo qui di seguito che cosa prescrive in concreto il decreto e a quali contesti si applicano le sue disposizioni. Forniamo inoltre l’allegato I, che chiarisce quali sono le violazioni gravi della norma che possono prevedere un provvedimento di sospensione dell’attività lavorativa.

L’Articolo 14 del nuovo Testo Unico intitolato “Disposizioni per il contrasto del lavoro irregolare e per la tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, emanato con il decreto legislativo n. 81/2008, prevede la sospensione dell’attività imprenditoriale in situazioni in cui, appunto, vengono violate disposizioni essenziali in materia di sicurezza, salute, tutela dei lavoratori (anche dal punto di vista normativo) e prevenzione dei rischi.

I casi in cui tale provvedimento può essere preso possono rientrare in 3 categorie:

– il lavoro sommerso (o nero);
– reiterate violazioni della disciplina sul superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale;
– gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.

Simili circostanze comportano, per il datore di lavoro, l’applicazione certa di sanzioni penali, variabili in relazione alla gravità della mancanza, alla sua reiterazione nel tempo e ad altri fattori connessi, come la violazione di ulteriori norme e regolamenti (per esempio altre disposizioni del Ministero della salute o del Ministero del lavoro in tema di prevenzione del rischio e tutela della salute del lavoratore).

Ma analizziamo queste 3 categorie più nel dettaglio:

lavoro sommerso: il comma 1 dell’articolo 14 recita che gli organi di controllo “possono adottare provvedimenti di sospensione di un’attività imprenditoriale qualora riscontrino l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria in misura pari o superiore al 20 per cento del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro”.
Questo significa che la violazione accertata per esempio su un singolo cantiere (“luogo di lavoro”) implica la sospensione dell’attività di tutta l’azienda. Si tratta di un dispositivo di legge particolarmente efficace e, per il datore di lavoro incorso nella violazione, alquanto gravoso. La giustificazione di tale provvedimento può essere individuata proprio nel fatto che il lavoro sommerso comporta, oltre a un reato de facto, anche la correlata probabilità di ulteriori illeciti, per esempio in materia di sicurezza, tutela dei diritti, prevenzione dei rischi per la salute e così via.
“reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.” L’articolo fa riferimento agli articoli 4, 7 e 9 del D. Lgs. n. 66 del 8 aprile 2003. Tale circostanza può venire accertata dal personale ispettivo, appositamente inviato dagli organi di vigilanza competenti allo scopo di verificare l’applicazione delle disposizioni e predisporre l’immediata sospensione dell’attività imprenditoriale qualora vengano riscontrate violazioni reiterate in più ispezioni successive.
gravi reiterate violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro. L’articolo indica che tali violazioni saranno “individuate con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, adottato sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano”. In attesa della adozione del citato decreto, le violazioni in materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro che costituiscono il presupposto per l’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale sono quelle individuate nell’Allegato I” che riportiamo:

Allegato I – Gravi violazioni ai fini dell’adozione del provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale

Violazioni che espongono a rischi di carattere generale:
Mancata elaborazione del documento di valutazione dei rischi;
Mancata elaborazione del piano di Emergenza ed evacuazione;
Mancata formazione ed addestramento;
Mancata costituzione del servizio di prevenzione e protezione e nomina del relativo responsabile;
Mancata elaborazione del piano di sicurezza e coordinamento (PSC)
Mancata elaborazione del piano operativo di sicurezza (POS);
Mancata nomina del coordinatore per la progettazione
Mancata nomina del coordinatore per l’esecuzione

Violazioni che espongono al rischio di caduta dall’alto:
Mancato utilizzo della cintura di sicurezza;
Mancanza di protezioni verso il vuoto

Violazioni che espongono al rischio di seppellimento:
Mancata applicazione delle armature di sostegno, fatte salve le prescrizioni desumibili dalla relazione tecnica di consistenza del terreno

Violazioni che espongono al rischio di elettrocuzione:
Lavori in prossimità di linee elettriche
Presenza di conduttori nudi in tensione
Mancanza protezione contro i contatti diretti ed indiretti (impianto di terra, interruttore magnetotermico, interruttore differenziale)

Violazioni che espongono al rischio d’amianto:
Mancata notifica all’organo di vigilanza prima dell’inizio dei lavori che possono comportare il rischio di esposizione ad amianto.

A notare che una delle ultime versioni della bozza del decreto comprendeva anche le violazioni che espongono al rischio d’incendio (Mancanza Certificato Prevenzione Incendi per le attività soggette; Mancanza mezzi estinzione incendi) tolte dalla versione definitiva.

Chi può adottare il provvedimento di sospensione?
Gli organi di vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e le Aziende sanitarie locali (per le violazioni in materia di sicurezza sul lavoro). Sono gli stessi organi a revocare il provvedimento di sospensione.

Contestazione del provvedimento
Il provvedimento può essere impugnato entro 30 gg. L’amministrazione ha poi 15 gg. per dare risposta, termine entro il quale decade il provvedimento di sospensione
Ottemperanza al provvedimento
Il datore di lavoro che non rispetta il provvedimento di sospensione è punito con l’arresto fino a 6 mesi

Interdizione di partecipare a gare pubbliche
La sospensione comporta l’interdizione di partecipare a gare pubbliche per una durata almeno doppia della sospensione dell’attività (la durata è fissata con apposito provvedimento) ma non superiore a 2 anni.

Fine della sospensione
La sospensione è revocata accertata:
– la regolarizzazione dell’azienda di fronte alle varie violazioni
– il pagamento di una somma di € 2.500,00 aggiuntiva alle sanzioni previste per le violazioni da normative vigenti.