Applicazione del nuovo regolamento europeo sui DPI
Il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale, si applicherà a decorrere dal 21 aprile 2018 e abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989 e sostituisce il D.Lgs. 475/92. L’eventuale abrogazione o modifica del D.Lgs. 475/92 dovrebbe comportare a sua volta la modifica dell’articolo 76 comma 1 del D.Lgs. 81/2008 riguardante i requisiti dei DPI nel quale, come unico requisito base, si dice che il DPI deve essere conforme alle norme di cui al D.Lgs. 475/92.
Gli attestati di certificazione CE e le approvazioni rilasciati a norma della direttiva 89/686/CEE rimangono validi fino al 21 aprile 2023, salvo che non scadano prima di tale data.
L’obiettivo del regolamento è assicurare che i DPI sul mercato offrano un livello elevato di protezione della salute e della sicurezza degli utilizzatori.
Ogni DPI deve essere classificato in una categoria di rischio da I a III. La categoria III è stata estesa ai seguenti rischi: annegamento, ferite da taglio provocate da seghe a catena portatili, getti ad alta pressione, ferite da proiettile o da coltello e rumore nocivo.
Il regolamento dovrebbe causare la modifica del D.Lgs. 81/2008 (art 77 comma 5 obbligo di addestramento) poiché inserisce in terza categoria (grandi rischi o “salvavita” per la vecchia direttiva o D.Lgs. 475/92) i dispositivi di protezione dell’udito che prima erano allocati nella seconda categoria. Per i DPI appartenenti alla terza categoria previsti al fine di proteggere da tali rischi è indispensabile l’addestramento.
Con riferimento alla documentazione tecnica che il fabbricante deve produrre per la certificazione dei DPI il nuovo regolamento, a differenza della abrogata direttiva, non fa più distinzione di contenuti tra la prima categoria e le altre. Una delle novità per i produttori di DPI di prima categoria consiste nel fatto che devono prevedere il “Controllo interno della produzione” non richiesto dalla legislazione precedente.
Vi sarà un periodo di transizione di un anno tra il regolamento e la direttiva che viene abrogata dal 21 aprile 2018 ma per alcuni aspetti resta in vigore fino al 21 aprile 2019