Antincendio nelle strutture ricettive: normativa, classificazioni e adempimenti
Le strutture ricettive – hotel, pensioni, case per ferie, bed & breakfast – hanno una responsabilità particolare in materia di prevenzione incendi. Ospitare persone per la notte comporta rischi aggiuntivi: non solo per i clienti, ma anche per il personale e per il patrimonio immobiliare. Per queste ragioni, la normativa antincendio prevede specifiche regole, obblighi di adeguamento e controlli differenziati in funzione della capienza e della struttura.
Di seguito analizziamo:
- il quadro normativo generale in Italia
- le differenze in base al numero di posti letto
- gli obblighi formativi e tecnici che ogni struttura deve rispettare
- i principali rischi e sanzioni derivanti da inadempienze
Normativa antincendio strutture ricettive
La normativa italiana considera le strutture ricettive tra le attività soggette al regime di prevenzione incendi. Il punto di riferimento storico è il Decreto 9 aprile 1994, che definisce le regole tecniche per la costruzione e l’esercizio delle attività ricettive turistico-alberghiere.
Per le strutture con oltre 25 posti letto, valgono regole più stringenti: è possibile applicare la regola tecnica “verticale” V.5 del D.M. 03/08/2015, che integra le norme tradizionali aggiornato dal DM 09/08/20216.
Nel tempo sono stati introdotti interventi normativi per agevolare l’adeguamento. Ad esempio, il Piano Straordinario Biennale di adeguamento antincendio (DM 16 marzo 2012) ha offerto termini e procedure per le strutture con oltre 25 posti letto che non avevano ancora conformato la loro situazione.
Un’altra norma chiave è il Decreto del Ministero dell’Interno del 2 settembre 2021, che ha ridefinito i requisiti di formazione degli addetti antincendio nelle strutture ricettive, distinguendo i corsi in base ai livelli di rischio delle strutture..
Inoltre, la regola tecnica per alberghi con oltre 25 e fino a 50 posti letto
introduce semplificazioni per strutture di dimensioni ridotte, pur richiedendo standard di sicurezza adeguati. (Contenti presi concettualmente dalla fonte segnalata)
Classificazione per posti letto e obblighi differenziati
Le strutture ricettive non sono tutte soggette alla stessa intensità normativa: la distinzione più significativa viene fatta in base al numero di posti letto.
- Strutture con fino a 25 posti letto: non sono soggette a SCIA antincendio, ma devono comunque adottare le misure di prevenzione e protezione secondo buona prassi.
- Strutture con oltre 25 posti letto: rientrano nell’“attività 66” del DPR 151/2011 e devono conformarsi alle norme antincendio vigenti.
- Strutture da 25 a 50 posti letto: possono applicare la regola tecnica semplificata introdotta dal D.M. 14 luglio 2015, che consente scelte progettuali meno rigide rispetto al modello tradizionale del 1994 ma mantiene elevati livelli di sicurezza.
- Oltre 50 posti letto: devono applicare obbligatoriamente il quadro normativo completo, con tutti gli adempimenti previsti da regola tecnica verticale e normativa antincendio corrente.
In sintesi, la normativa antincendio è modulata: maggiore capienza significa obblighi più rigorosi.
Formazione degli addetti antincendio nelle strutture ricettive
il D.M. 16 marzo 2012 ha previsto il Piano Straordinario Biennale e definito le modalità di adeguamento. La formazione degli addetti antincendio è regolata dal D.M. 2 settembre 2021, che ha sostituito le disposizioni precedenti e definisce corsi di tipo 1-FOR, 2-FOR, 3-FOR in base al livello di rischio , specificando che la formazione deve essere proporzionata al livello di rischio dell’attività ricettiva, e l’attestato conseguito è requisito essenziale per la conformità antincendio.
Rischi prevalenti, importanza della normativa e sanzioni
Nella gestione di strutture ricettive, i rischi legati agli incendi sono particolarmente critici: incendio di camere, focolai elettrici, propagazione da aree comuni, difficoltà di evacuazione notturna. Il mancato rispetto delle norme antincendio può generare conseguenze gravissime: danni materiali, danni alla vita umana, responsabilità legali per il titolare e sanzioni amministrative.
Le sanzioni possono includere:
- sospensione o chiusura dell’attività da parte del Comando dei Vigili del Fuoco,
- multe pecuniarie rilevanti,
- responsabilità penali in caso di incidente causato da negligenza antincendio.
Per questi motivi la conformità normativa è un investimento prioritario per qualsiasi struttura ricettiva.
Misure tecniche e organizzative richieste
Per rispettare gli obblighi antincendio, le strutture devono adottare una combinazione di misure:
- prevenzione: gestione attenta delle fonti di ignizione, controllo dei materiali combustibili, impianti elettrici a norma;
- misure passive: compartimentazioni, porte tagliafuoco, vie di esodo dimensionate e segnalate;
- misure attive: impianti di rivelazione incendio, allarme, spegnimento automatico (sprinkler, estintori), ventilazione e evacuazione fumi;
- attrezzature e manutenzione: controllo periodico degli impianti antincendio, manutenzione programmata e registrazione dei controlli;
- piani di emergenza e addestramento: procedure scritte, esercitazioni periodiche, formazione del personale addetto e sensibilizzazione generale.
Queste misure devono essere proporzionate alla dimensione della struttura e al livello di rischio.
Procedure e adempimenti amministrativi
Le strutture soggette devono ottenere il Certificato di Prevenzione Incendi (CPI), rilasciato dal Comando regionale o provinciale dei Vigili del Fuoco, previo esame progettuale e verifica delle condizioni in loco.
Oltre al CPI:
- iscrizione al piano straordinario di adeguamento per strutture esistenti (ove previsto), come il piano del 2012 per strutture con oltre 25 posti letto.
- aggiornamento continuo in sede di motivi tecnici o ampliamenti strutturali
- rispetto degli obblighi formativi per gli addetti antincendio (Decreto 2013)
- applicazione delle regole tecniche (es. D.M. 14 luglio 2015 per strutture da 25 a 50 letti)
L’antincendio non è un semplice adempimento burocratico: è un pilastro della sicurezza delle strutture ricettive, in cui la vulnerabilità può tradursi in drammatiche responsabilità. Le differenze normative in base alla capienza (25, 50, oltre) impongono che ogni struttura adotti misure conformi al suo livello di rischio.
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