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Ambienti confinati: pronto il DPR

E’ solo in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto del Presidente della Repubblica del 14 settembre 2011 recante “Regolamento recante norme per la qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi operanti in ambienti sospetti di inquinamento o confinati, a norma dell’articolo 6, comma 8, lettera g), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni″.

Il Decreto si aggiunge:
– alla pubblicazione nel 2008 della Guida Operativa ISPESL “Rischi specifici nell’accesso a silos, vasche e fosse biologiche, collettori fognari, depuratori e serbatoi utilizzati per lo stoccaggio e il trasporto di sostanze pericolose”
– all’Allegato IV punto 3 del D.Lgs. 81/08 “Vasche, canalizzazioni, tubazioni, serbatoi, recipienti, silos”
– all’articolo 66 del D.Lgs. 81/08 “Lavori in ambienti sospetti di inquinamento”

Vediamo più nel dettaglio le principali novità introdotte dal decreto:

– obbligo fatto alle imprese e ai lavoratori autonomi di effettuare specifica informazione, formazione e addestramento – con verifica di apprendimento e di aggiornamento periodico – relativamente ai rischi connessi agli “ambienti confinati”, nonché alle specifiche procedure di sicurezza e di emergenza da mettere in atto;

– obbligo per le imprese di possedere idonei DPI. (maschere protettive, …), strumentazione e attrezzature di sicurezza (rivelatori di gas, …);

– obbligo per le imprese che eseguono lavori in spazi confinati di disporre di personale esperto in numero non inferiore al 30% (per “persona esperta” si intende un lavoratore con almeno tre anni di esperienza nei lavori in “ambienti confinati”);

Questi nuovi obblighi si aggiungono ovviamente a quelli “classici” in materia di sicurezza sul lavoro previsti dal D.Lgs. 81/08. Nel caso di lavori in appalto, si aggiungono ulteriori obblighi:

– prima dell’accesso nei luoghi di lavoro, tutti i lavoratori che verranno impiegati nelle attività (compreso, eventualmente, il datore di lavoro) devono essere puntualmente e dettagliatamente informati dal datore di lavoro committente di tutti i rischi che possano essere presenti nell’area di lavoro (compresi quelli legati ai precedenti utilizzi). Tale informazione non potrà essere inferiore ad un giorno;

– individuazione da parte del datore di lavoro committente di un proprio rappresentante, adeguatamente formato che vigili sulle attività;

– adozione durante tutte le fasi delle lavorazioni in spazi confinati di procedure atte ad eliminare o ridurre al minimo i rischi propri di tali attività.