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Aggiornamento del Protocollo Condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus

Ad un anno di distanza dall’ultimo aggiornamento, i Ministri del Lavoro e della Salute hanno promosso un nuovo confronto tra le Parti sociali per apportare modifiche al “Protocollo Condiviso per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus”, strumento utilizzato dalle aziende per definire i protocolli anti-contagio sui luoghi di lavoro.

L’impianto del documento è simile alla versione dell’Aprile 2020, ma alcuni punti possono essere sottolineati:

  • viene promosso il massimo utilizzo, per le mansioni che lo consentano, del lavoro agile o da remoto
  • viene precisato che le mascherine chirurgiche, considerate DPI, sono necessarie in tutti i casi di condivisione degli stessi ambienti di lavoro al chiuso o all’aperto. L’obbligo decade solo il caso di lavoro in condizioni di isolamento
  • viene chiarito che la riammissione sul posto di lavoro per le persone con lunga positività al virus (oltre i 21 giorni) potrà avvenire solo in presenza di un tampone negativo. La visita medica da parte del Medico Competente prima del rientro sarà necessaria solo in caso di ricovero ospedaliero da parte del dipendente
  • viene sottolineata l’importanza del Medico Competente nella collaborazione con le Autorità Sanitarie nella gestione dei casi in azienda e nell’identificazione dei “contatti stretti” come definiti dalla Circolare del Min. Salute del 29/05/2020, tenendo conto delle misure di prevenzione e protezione effettivamente attuate in azienda
  • per le attività di sanificazione si sottolinea la necessità di rifarsi a quanto indicato dalle Circolari del Min. Salute n. 5443 e n. 17644
  • in caso di trasferte internazionali, è necessario tenere conto del contesto epidemiologico delle sedi di destinazione. È eliminata la sospensione di viaggi e trasferte di lavoro presente nella precedente versione.
  • rispettando i protocolli, viene indicata la possibilità di effettuare attività formativa in alcuni campi (salute e sicurezza, Protezione Civile, attività di laboratorio, esami dei corsi di Formazione Professionale) eliminando la precedente deroga riguardo la validità della formazione scaduta in ambito sicurezza (ad esempio per gli addetti alla guida dei carrelli e delle squadre di emergenza).
  • nel rispetto dei protocolli viene indicata la necessità di proseguire l’attività di sorveglianza sanitaria eliminando l’indicazione di visite da prediligere (preventive, a richiesta o di rientro da lunga assenza), in particolare si conferma anche la sorveglianza sanitaria eccezionale a tutela dei lavoratori fragili.