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Accordo Stato Regioni per la formazione dei lavoratori, dei preposti e dei dirigenti

Avevamo già anticipato a luglio 2011 in un precedente articolo la bozza dell’accordo. Con qualche modifica, l’Accordo Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011 è stato pubblicato sulla G.U. n. 8 del 11 gennaio 2012 e entrerà in vigore dal 26 gennaio 2012. L’accordo ha un impatto notevole per tutte le aziende e sarà sicuramente uno dei maggiori temi in materia di sicurezza per l’anno 2012. Vediamo in che cosa consiste:

Formazione dei lavoratori
Tutti i lavoratori devono seguire:
– una formazione generale della durata di 4 ore che può essere effettuata in aula o in modalità e-learning; la formazione generale costituisce credito formativo permanente
– una formazione specifica aggiuntiva che varia in funzione della classe di rischio dell’azienda (4 ore (rischio basso), 8 ore (rischio medio) o 12 ore (rischio alto)) sui rischi specifici dell’azienda; questa seconda parte può essere seguita esclusivamente in aula
– a regime, un aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore sulla formazione specifica (che può essere svolta interamente in e-learning)

– nel caso di assunzione di un nuovo lavoratore proveniente da un altro settore produttivo, la formazione specifica deve essere ripetuta. La formazione deve essere eseguita anteriormente o contestualmente all’assunzione o almeno entro 60 gg. dell’assunzione.
– nel caso di cambiamento di mansioni, di introduzione di nuove attrezzature, tecnologie, sostanze pericolose, la formazione specifica deve essere integrata
– i lavoratori che hanno ricevuto formazione da più di 5 anni devono seguire l’aggiornamento di 6 ore entro 12 mesi dell’entrata in vigore dell’accordo quindi entro il 25 gennaio 2013

Formazione dei preposti
In aggiunta alla formazione prevista per i lavoratori, i preposti all’interno dell’azienda devono seguire una formazione della durata di 8 ore di cui una parte (costituita da 5 degli 8 moduli indicati) può essere eseguita in modalità e-learning.
Successivamente, devono sottoporsi ad aggiornamenti quinquennali della durata di 6 ore (che può essere svolta interamente in e-learning). I preposti devono seguire la formazione iniziale entro 18 mesi della data di entrata in vigore dell’accordo.

Formazione dei dirigenti
I dirigenti sono esonerati dalla formazione dei lavoratori ma devono ricevere una formazione specifica di 16 ore suddivisa in 4 moduli con aggiornamento quinquennale di 6 ore. La formazione iniziale e gli aggiornamenti possono essere svolti interamente in modalità e-learning. I dirigenti devono seguire la formazione iniziale entro 18 mesi della data di entrata in vigore dell’accordo.

Torneremo a brevissimo con un’analisi più approfondita dell’accordo.

» leggi l’Accordo Conferenza Permanente per i Rapporti tra lo Stato e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano del 21 dicembre 2011