Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Accertamenti tossicodipendenza: le indicazioni della Regione Lombardia

Dopo la Regione Toscana, anche la Regione Lombardia ha emanato delle linee guida (circolare n. 2333 del 22 gennaio 2009) quali indicazioni operative in ordine all’applicazione del provvedimento del 30 ottobre 2007 e dell’Accordo 18 settembre 2008. per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope per alcune mansioni che comportano particolari rischi.
Abbiamo già analizzato la normativa nazionale in un precedente articolo.
La circolare della Regione Lombardia porta alcune novità.

Documento di valutazione dei rischi ai sensi del D.Lgs. 81/08

In aggiunta ai testi nazionali, la circolare della Regione Lombardia colloca gli accertamenti sanitari in un quadro molto più ampio di valutazione dei rischi e indica al punto 2.:

2. Adempimenti a carico dei datori di lavoro
I datori di lavoro affrontano il tema di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi elaborando un documento aziendale dedicato, che definisca, oltre che le procedure di applicazione della normativa nelle aziende, anche azioni preventive, promozionali ed educative con riferimento ai rischi connessi all’impiego di sostanze stupefacenti o psicotrope nell’espletamento di mansioni a rischio, anche in relazione al fenomeno degli infortuni stradali in itinere.
Tale documento, parte del documento di valutazione dei rischi, sarà condiviso con le rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza, e sarà presentato ai lavoratori in assunzione o comunque adibiti a mansioni pericolose.

La precisazione è molto importante e obbliga i datori di lavori ad integrare il documento di valutazione dei rischi per le mansioni contemplate dalla normativa (vedasi articolo precedente) inserendo un capitolo specifico.

Lavoratore assente agli accertamenti

La circolare da indicazione in contrasto con quanto contenuto nel Provvedimento. Distingue il caso del lavoratore che giustifica l’assenza agli accertamenti da quello del lavoratore che non giustifica la propria assenza :il lavoratore che non si presenta agli accertamenti “per giustificati motivi” verrà sottoposto al controllo “normale” previa riconvocazione e non più a 3 controlli a sorpresa nei 30 giorni successivi previsti per chi non si presenta senza
giustificazione.

Campione urinario e analisi

La circolare stabilisce che il campione urinario deve essere “attribuito” al lavoratore “oltre ogni ragionevole dubbio” e da’ indicazioni operative atte a garantire la sicura attribuzione.
La raccolta del campione urinario può essere effettuata dal medico competente, da un sanitario da lui delegato e da
personale di laboratorio.
La circolare precisa al punto 4.1. che:

”[…] è ammesso che la visita medica non sia effettuata contestualmente alla raccolta delle urine e all’esecuzione del
test di screening. L’effettuazione della visita medica può avvenire in un momento precedente o successivo alla raccolta del campione ed all’esecuzione del test di screening. In particolare, l’esecuzione della visita medica prima della raccolta delle urine e del test consolida la buona prassi sanitaria volta a privilegiare gli aspetti di anamnesi e di corretto rapporto tra il lavoratore ed il medico competente.”

L’analisi “on site” può essere effettuata dal medico competente o da laboratorio autorizzato di livello A, B1, B2 mentre la conferma può essere effettuata solo da laboratori di livello B2. La circolare fornisce inoltre, in allegato, l’elenco dei laboratori lombardi di livello A, B1 e B2.

Implementazione del sistema di accertamenti

 

La Regione da’ 30 giorni alle ASL per identificare i centri SERT destinati a condurre gli accertamenti di secondo livello e per definire le “modalità organizzative e procedurali tali da consentire l’invio della certificazione del SERT ai medici competenti entro 30 giorni dalla prima visita specialistica effettuata dai medesimi Servizi.”

» Provvedimento del 30 ottobre 2007
» accordo per le “Procedure per gli accertamenti sanitari di assenza di tossicodipendenza o di assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope in lavoratori addetti a mansioni che comportano particolari rischi per la sicurezza, l’incolumità e la salute di terzi
» Circolare n. 2333 del 22 gennaio 2009 (Regione Lombardia)

Allegati:
elenco dei laboratori lombardi di livello A, B1, B2
comunicazione di ASL e SERT di mancata presentazione del lavoratore

modello di certificazione SERT
modello di richiesta di accertamenti SERT (da compilare da parte del medico competente)
tabella A: tali da consentire l’invio della certificazione del SERT ai medici competenti entro 30 giorni dalla prima visita specialistica effettuata dai medesimi Servizi.