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Il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI)

Il D.Lgs. 81/08 ha chiuso il cerchio nella gestione dei rischi da contratti di appalto. Il D.Lgs. 626/94 aveva introdotto per la prima volta (i decreti del 55 e del 56 non ci facevano riferimento) la gestione dei rischi da contratti di appalto tramite il noto articolo 7 (contratto di appalto o contratto di opera) promovendo la collaborazione e lo scambio di informazioni tra imprese committenti e appaltatrici.

Il D.Lgs. 81/08 con l’articolo 26, istituisce come proprio obbligo del datore di lavoro la redazione di […] “un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento viene abbreviato dagli addetti ai lavori in DUVRI.”

Quando redigere il DUVRI?
Vediamo quando il DUVRI deve essere redatto. Due le condizioni da riempire:
– la presenza di almeno un contratto (formalizzato o no) con imprese appaltatrici che implica la presenza di esse all’interna dell’azienda committente
– la presenza di interferenze.

Chi redige il DUVRI?
L’obbligo è fatto al datore di lavoro della società committente. Il DUVRI non può essere richiesto alle imprese appaltatrici anche se esse si avvalgono di subappaltatori.
Il DUVRI dovrebbe però essere il frutto della collaborazione tra l’azienda committente e le imprese appaltatrici per la definizione dei rischi di interferenze.

Cosa significa unico?
Il comma 3 del D.Lgs. 81/08 è molto chiaro: parla di un unico documento per tutti gli appalti. Ne consegue automaticamente che è un documento dinamico che evolve in funzione dei contratti in essere. Il DUVRI dovrebbe essere allegato a tutti i contratti di appalto e la sua versione aggiornata comunicata a tutte le imprese appaltatrici.

Che cosa contiene il DURI?

Il contenuto del DUVRI potrebbe essere il seguente:
– Riferimenti normativi
– Campo di applicazione
– Modalità operative in caso di lavori in appalto
– Dati identificativi azienda committente
– Attività svolta dalla committente e mansionario
– Dati identificativi società appaltatrice
– Attività svolta dalla società appaltatrice e mansionario
– Documentazione
– Rischi da possibili interferenze
– Altri rischi (elettrico, uso attrezzature, gestionali, chimico, ambienti di lavoro, rumore, biologico, lavorazioni sulle coperture)
– Gestione delle emergenze