Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio

Il Decreto 1 settembre 2021 del Ministero Interno in Gazzetta n.230 del 25 settembre 2021, in vigore dal 25 settembre 2022, riguarda i criteri generali per il controllo e la manutenzione degli impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, ai sensi dell’art. 46 comma 3 lettera a) punto 3 del D. Lgs. 81/2008.

Esso è costituito da un articolato normativo e da due allegati:

  • Allegato I: Criteri generali per manutenzione, controllo periodico e sorveglianza impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio;
  • Allegato II: Qualificazione dei manutentori di impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio.

 

Allegato I

Manutenzione e controllo periodico

Per quanto riguarda “Manutenzione e controllo periodico”, il datore di lavoro deve predisporre un registro dei controlli dove siano annotati i controlli periodici e gli interventi di manutenzione su impianti, attrezzature ed altri sistemi di sicurezza antincendio, secondo le cadenze temporali indicate da disposizioni, norme e specifiche tecniche pertinenti, nazionali o internazionali, nonché dal manuale d’uso e manutenzione. Tale registro deve essere mantenuto costantemente aggiornato e a disposizione degli organi di controllo.

La manutenzione e il controllo periodico di impianti, attrezzature e altri sistemi di sicurezza antincendio devono essere effettuati da tecnici manutentori qualificati, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, secondo la regola dell’arte, in accordo a norme e specifiche tecniche pertinenti, ed al manuale di uso e manutenzione dell’impianto, dell’attrezzatura o del sistema di sicurezza antincendio.

Sorveglianza

Riguardo la sorveglianza, l’allegato I prevede che oltre all’attività di controllo periodico e alla manutenzione, le attrezzature, gli impianti e i sistemi di sicurezza antincendio devono essere sorvegliati con regolarità dai lavoratori normalmente presenti, adeguatamente istruiti con predisposizione di idonee liste di controllo.

Allegato II

Tale allegato è costituito da 5 paragrafi:

  • Generalità
  • Docenti
  • Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore
  • Valutazione dei requisiti
  • Procedure amministrative.

Generalità

Nel paragrafo “Generalità” sono fornite indicazioni su:

  • Responsabilità del tecnico manutentore qualificato;
  • Requisiti in possesso del tecnico manutentore qualificato;
  • Acquisizione dei requisiti da parte del tecnico manutentore qualificato con frequenza di apposito corso (con contenuti minimi del par. 1.3 erogato da docenti con requisiti indicati al par. 1.2) e valutazione dell’apprendimento (par. 1.4);
  • Esonero frequenza corso (se dimostrata attività di manutenzione da almeno 3 anni ovvero possesso di specifiche certificazioni volontarie) e accesso diretto alla valutazione dei requisiti (par. 1.4);
  • Indicazioni sull’aggiornamento del tecnico manutentore qualificato.

Il tecnico manutentore qualificato:

  1. ha la responsabilità dell’esecuzione della corretta manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio, in conformità alle disposizioni legislative e regolamentari applicabili, alla regola dell’arte e al manuale d’uso e manutenzione.
  2. deve possedere i requisiti di conoscenza, abilità e competenza relativi alle attività di manutenzione degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.
  3. deve effettuare un percorso di formazione erogato da soggetti formatori, pubblici o privati, dove, al suo termine, deve essere sottoposto alla valutazione dei requisiti. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco rilascia l’attestazione di tecnico manutentore qualificato a seguito di esito positivo (70/100).
  4. deve mantenersi aggiornato sull’evoluzione tecnica e normativa degli impianti, delle attrezzature e degli altri sistemi di sicurezza antincendio.

I soggetti che alla data di entrata in vigore del decreto svolgono attività di manutenzione da almeno 3 anni sono esonerati dalla frequenza del corso e possono richiedere di essere sottoposti direttamente alla valutazione, con solo prova orale. Inoltre, l’attività di formazione comprende anche esercitazioni pratiche.

Docenti

Il decreto richiede che i “Docenti” dei corsi di formazione per tecnico manutentore qualificato siano in possesso di un titolo di studio non inferiore al diploma di istruzione secondaria superiore e abbiano conoscenza di leggi e regolamenti specifici del settore ed esperienza documentata, almeno triennale, sia nel settore della formazione sia nel settore della manutenzione degli impianti, delle attrezzature e dei sistemi di sicurezza antincendio e nel settore della sicurezza e della salute dei luoghi di lavoro e della tutela dell’ambiente.

Contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore

Per i contenuti minimi della formazione per la qualifica del tecnico manutentore si fa riferimento ai Prospetti 3.1 ÷ 3.13 del Decreto Ministeriale del 1° settembre 2021, dove vengono riportati i contenuti minimi della formazione teorica e delle esercitazioni pratiche per gli impianti, le attrezzature ed i sistemi di sicurezza antincendio maggiormente utilizzati all’interno dei luoghi di lavoro.

Valutazione dei requisiti

La valutazione dei requisiti deve basarsi sulle conoscenze, sulle abilità e sulle competenze stabilite nei prospetti 3.1 ÷ 3.13 del DM 01092021. Questa deve comprendere:

  1. “curriculum vitae” integrato da documentazioni comprovanti le attività lavorative e formative dichiarate
  2. una prova scritta per la valutazione delle conoscenze.
  3. una prova pratica con simulazioni di situazioni reali operative attinenti all’attività professionale.
  4. una prova orale per approfondire eventuali incertezze riscontrate nelle prove scritte o per approfondire il livello delle conoscenze acquisite dal candidato.

Procedure amministrative

Nell’ultimo paragrafo dell’Allegato II sono indicate le procedure amministrative relative a:

  • rilascio della qualifica di tecnico manutentore;
  • composizione e nomina della commissione esaminatrice;
  • modalità di presentazione delle istanze;
  • adempimenti amministrativi.