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Diagnosi energetica

Il 19 luglio 2014 è entrato in vigore il Decreto Legislativo n.102 del 4 luglio 2014 di “Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica” e in conformità alla legge 96/2013, che stabilisce un insieme di azioni atte a migliorare l’efficienza energetica, in tutti i settori utili al raggiungimento dell’obiettivo nazionale di risparmio energetico al 2020 pari a una riduzione di 20 milioni di tonnellate equivalenti di petrolio (tep) dei consumi di energia primaria.

La direttiva 2012/27/UE sancisce il ruolo fondamentale dell’efficienza energetica come strumento strategico nell’attuale scenario europeo al fine di affrontare sfide quali:

  • Riduzione dell’emissioni di gas serra
  • Sostenibilità delle fonti energetiche primarie
  • Limitare i cambiamenti climatici
  • Rilanciare la crescita economica
  • Creare nuovi posti di lavoro
  • Aumentare la competitività delle aziende

Il D.lgs. 102/2014 introduce l’obbligo di effettuare una diagnosi energetica aziendale per tutte le imprese che hanno almeno uno dei seguenti requisiti:

  • oltre 250 dipendenti,
  • fatturato superiore a 50 mln €,
  • bilancio annuo oltre 43 mln €.

La diagnosi energetica o audit energetico è una valutazione sistematica, documentata e periodica dell’efficienza energetica. Essa è una delle componenti chiave all’interno di un programma di efficienza energetica e la sua importanza nasce dal fatto che viene utilizzato per stabilire dei parametri per le misurazioni da effettuare.

Le grandi imprese e le imprese energivore sono tenute ad eseguire una diagnosi energetica nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, pena una sanzione amministrativa.

Le imprese che presentano un forte consumo di energia che ricadono nel campo di applicazione dell’articolo 39, comma 1 o comma 3, sono tenute, ad eseguire le diagnosi di cui al comma 1, con le medesime scadenze, indipendentemente dalla loro dimensione e a dare progressiva attuazione, in tempi ragionevoli, agli interventi di efficienza individuati dalle diagnosi stesse o in alternativa a adottare sistemi di gestione conformi alle norme ISO 50001.

Tale obbligo non si applica alle grandi imprese che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico.

L’articolo 16 del decreto specifica anche le sanzioni per le imprese inadempienti, specificando che la multa varia tra i 4000 ed i 40000 euro. Inoltre, se le diagnosi inviate all’ENEA saranno incomplete e non conformi alle prescrizioni verrà applicata una sanzione tra i 2000 ed i 20000 euro. Le sanzioni si applicano all’impresa e non al singolo sito produttivo ed è molto importante quindi che le diagnosi vengano redatte correttamente secondo le norme tecniche previste dal decreto legislativo e dai soggetti abilitati previsti dalla norma.