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Buoni mobilità bicicletta

Con una recente “risposta” (la n. 274 del 4 aprile 2023), l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata nel merito dei cosiddetti “buoni mobilità”(https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/5187534/Risposta+n.+274_2023.pdf/cd44c3c1-4edd-43a1-7597-417f5f672681).
Di cosa si tratta?

Sono buoni erogati a favore dei lavoratori dipendenti che hanno la sede di lavoro nel territorio comunale e cheprevia adesione di un accordo di mobility management da parte dell’azienda a cui appartengono, utilizzano la bicicletta per il percorso casa­-lavoro / lavoro-casa.
Più nel dettaglio, tali buoni economici possono riconoscersi a ciascun lavoratore nella misura di 20 centesimi al chilometro, fino a 40 Euro mensili. 
I singoli lavoratori possono beneficiare dei vantaggi del programma in presenza delle seguenti 3 condizioni:
– il Comune ha aderito al programma, consentendo ai lavoratori di registrarsi all’apposita APP di monitoraggio;
– l’Azienda ha aderito al programma, con redazione del PSCL;

– il singolo lavoratore ha aderito al programma, sottoscrivendo le condizioni di partecipazione mediante registrazione sulla APP di monitoraggio.

Ed eccoci ora al dubbio insorto, fugato dall’Agenzia delle Entrate: i buoni mobilità, concorrono, o meno, a “fare reddito da lavoro dipendente o assimilati”?

La risposta è confortante: NO.
Ecco la motivazione: i buoni mobilità hanno la loro ragion d’essere nella volontà delle amministrazioni comunali di incoraggiare “comportamenti virtuosi dei cittadini negli spostamenti sistematici casa­ lavoro, coerenti con obiettivi di sostenibilità ambientale“; nulla hanno a che fare – per origine e giustificazione – nel rapporto di servizio con l’azienda, e pertanto non possono essere ricondotti alla voce “redditi di lavoro dipendente o assimilati”.

La pronuncia dell’Agenzia delle Entrate, pertanto, si rivela favorevole a chi – vuoi per uno spirito virtuoso rispetto alle tematiche della sostenibilità ambientale, vuoi perché incoraggiato dal risparmio/vantaggio economico correlato all’uso della bicicletta, vuoi per la combinazione dell’una e dell’altra soluzione insieme – decide di abbandonare l’automobile nel percorso casa-lavoro e lavoro-casa.

Rileviamo quindi che l’azienda ha un ruolo determinante nel riconoscimento di tali buoni mobilità: allo stesso prerequisito della redazione del PSCL da parte dell’azienda, infatti, fa anche seguito un’opera di diretta o indiretta sensibilizzazione capace di permeare all’interno dell’organizzazione aziendale stessa, tanto da attivare o comunque favorire le iniziative dei singoli, con tangibile beneficio anche per questi ultimi.

Domandaci come possiamo aiutarti nella redazione del tuo PSCL! Restiamo a tua disposizione!