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Sentenza della Corte di Cassazione n. 23968 del 15 giugno 2011

La facoltà per le aziende fino a 10 addetti di ricorrere all’autocertificazione della valutazione dei rischi non esonera il datore di lavoro dal predisporre comunque una documentazione sulla valutazione effettuata sia pure meno analitica

https://www.frareg.com/cms/wp-content/uploads/sentenza_23968_15062011.pdf
Tipo Legge: Sicurezza
Settore 1: Sentenza
Settore 2: Corte di Cassazione
NUMERO
23968
DATA LEGGE
25/08/2012
DATA GAZZETTA
25/08/2012