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Valutazione d’impatto sulla protezione dei dati: l’Autorità Garante ha emesso l’elenco delle tipologie dei trattamenti da sottoporre alla privacy impact assessment

La valutazione d’impatto sulla protezione dei dati è un esame che dovrà eseguire il Titolare qualora volesse implementare un trattamento che preveda l’uso di nuove tecnologie, considerandone la natura, il contesto, le finalità e l’oggetto del trattamento.

L’art. 35 del Regolamento Europeo 2016/679 (“GDPR”) prevede specifici casi in cui la suddetta valutazione è obbligatoria, tra i quali:

  • sorveglianza sistematica su larga scala di una zona accessibile al pubblico;
  • valutazione sistematica di aspetti personali relativi a persone fisiche, basata su un trattamento automatizzato, compresa la profilazione;
  • trattamento, su larga scala, di categorie particolari di dati personali, tra i quali rientrano i dati relativi allo stato di salute, all’origine razziale o etnica, all’orientamento religioso, alle condanne penali e reati.

Tuttavia, il GDPR ha assegnato alle Autorità Garanti di ciascun Stato Membro dell’Unione Europea il compito di redigere e rendere pubblico un elenco delle tipologie di trattamenti che dovranno essere soggetti al requisito della valutazione d’impatto.

Infatti, il Garante Privacy italiano ha emesso con il provvedimento dello scorso 11 ottobre 2018 (e reso pubblico il 16 novembre 2018), l’ “Elenco delle tipologie di trattamenti, soggetti al meccanismo di coerenza, da sottoporre a valutazione d’impatto”, ricalcando le linee guida previste dal Comitato Europeo per la Protezione dei Dati.

Quali sono i casi in cui deve essere eseguita una valutazione d’impatto? L’Autorità Garante ha previsto i seguenti casi:

  • Trattamenti valutativi o di scoring degli interessati (che comportano anche la profilazione), riferiti ad aspetti riguardanti ad esempio il rendimento professionale, la situazione economica, la salute, le referenze o gli interessi personali;
  • Trattamenti automatizzati finalizzati ad assumere decisioni che producono “effetti giuridici” oppure che incidono “in modo analogo significativamente” sull’interessato, comprese le decisioni che impediscono di esercitare un diritto o di avvalersi di un bene o di un servizio o di continuare ad esser parte di un contratto in essere;
  • Trattamenti che prevedono un utilizzo sistematico di dati per l’osservazione, il monitoraggio o il controllo degli interessati, compresa la raccolta di dati attraverso reti, effettuati anche on-line o attraverso app. Rientrano in tale previsione anche i trattamenti di metadati, garante privacy e metadati ad es. in ambito telecomunicazioni, banche, ecc. effettuati non soltanto per profilazione, ma più in generale per ragioni organizzative, di previsioni di budget, di upgrade tecnologico, miglioramento reti, offerta di servizi antifrode, antispam, sicurezza etc;
  • Trattamenti su larga scala di dati aventi carattere estremamente personale: si fa riferimento, ad esempio, ai dati connessi alla vita familiare o privata (quali i dati relativi alle comunicazioni elettroniche dei quali occorre tutelare la riservatezza), o che incidono sull’esercizio di un diritto fondamentale (quali i dati sull’ubicazione, la cui raccolta mette in gioco la libertà di circolazione) oppure la cui violazione comporta un grave impatto sulla vita quotidiana dell’interessato (quali i dati finanziari che potrebbero essere utilizzati per commettere frodi in materia di pagamenti);
  • Trattamenti effettuati nell’ambito del rapporto di lavoro mediante sistemi tecnologici (anche con riguardo ai sistemi di videosorveglianza e di geolocalizzazione) dai quali derivi la possibilità di effettuare un controllo a distanza dell’attività dei dipendenti;
  • Trattamenti non occasionali di dati relativi a soggetti vulnerabili (minori, disabili, anziani, infermi di mente, pazienti, richiedenti asilo);
  • Trattamenti effettuati attraverso l’uso di tecnologie innovative, anche con particolari misure di carattere organizzativo (es. IoT, sistemi di intelligenza artificiale, utilizzo di assistenti vocali on-line attraverso lo scanning vocale e testuale, etc);
  • Trattamenti che comportano lo scambio tra diversi titolari di dati su larga scala con modalità telematiche;
  • Trattamenti di dati personali effettuati mediante interconnessione, combinazione o raffronto di informazioni, compresi i trattamenti che prevedono l’incrocio dei dati di consumo di beni digitali con dati di pagamento (es. mobile payment);
  • Trattamenti di categorie particolari di dati ai sensi dell’art. 9 oppure di dati relativi a condanne penali e a reati di cui all’art. 10 interconnessi con altri dati personali raccolti per finalità diverse;
  • Trattamenti sistematici di dati biometrici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento;
  • Trattamenti sistematici di dati genetici, tenendo conto, in particolare, del volume dei dati, della durata, ovvero della persistenza, dell’attività di trattamento.

Seppur un elenco corposo, si condivide l’orientamento interpretativo dei maggiori esponenti privacy, poiché il suddetto elenco è senza ombra di dubbio vincolante, ma non è esaustivo.

Alla luce di ciò, per far sì che il Titolare rispetti il principio di “accountability” è opportuno che valuti in maniera approfondita se eseguire o meno una valutazione d’impatto. In tale valutazione, il Titolare dovrà quindi prendere in considerazione tutti quei trattamenti che non rientrano nel su citato elenco ma che possano comportare comunque rischi per i diritti e le libertà delle persone.