Tracking pixel nelle e-mail: cosa cambia con le nuove indicazioni del Garante Privacy
Con il Provvedimento n. 284 del 17 aprile 2026, il Garante per la protezione dei dati personali ha fornito indicazioni sull’utilizzo dei tracking pixel, immagini di dimensioni molto ridotte, spesso invisibili, contenute nelle e-mail e utilizzate per rilevare se, quando e quante volte un destinatario apre un’e-mail.
La questione interessa tutte le aziende che utilizzano newsletter e piattaforme di e-mail marketing per comunicare con clienti e potenziali clienti.
Quando è necessario il consenso
Il tracciamento delle aperture non è un semplice strumento tecnico. Quando permette di monitorare il comportamento di uno specifico destinatario, può comportare obblighi ai sensi dell’art. 122 del Codice Privacy, incluso il preventivo consenso nei casi previsti dalla normativa.
È importante sottolineare che l’iscrizione a una newsletter non equivale automaticamente al consenso al tracciamento. L’utente deve essere informato in modo chiaro e trasparente di questa ulteriore attività.
I consensi possono essere raccolti con un’unica richiesta, purché siano adeguatamente illustrate anche le modalità di monitoraggio.
Le aziende dovrebbero quindi verificare i moduli di iscrizione e l’informativa privacy, aggiornandoli ove necessario.
Revoca del consenso e gestione delle preferenze
Un altro aspetto fondamentale riguarda la possibilità di revocare il consenso al tracking senza dover necessariamente rinunciare alla newsletter.
Gli utenti dovrebbero poter scegliere se:
- ricevere le comunicazioni consentendo il tracciamento;
- continuare a riceverle senza essere tracciati;
- interrompere del tutto le comunicazioni.
È pertanto opportuno verificare che la piattaforma utilizzata consenta di gestire separatamente queste preferenze e rispetti le scelte espresse dagli interessati.
Statistiche aggregate e tracciamento individuale
Il provvedimento non vieta l’analisi delle campagne e-mail. Occorre distinguere, infatti, tra il monitoraggio dei singoli destinatari e le statistiche aggregate realmente anonime.
Il consenso può non essere necessario quando il pixel è utilizzato esclusivamente per ottenere statistiche complessive sulle aperture, migliorare la deliverability o contrastare lo spam, a condizione che siano adottate misure idonee a impedire il monitoraggio del comportamento del singolo destinatario.
Non è dunque sufficiente dichiarare che le statistiche sono aggregate: la configurazione tecnica deve impedire concretamente il tracciamento individuale.
Adeguarsi entro il 29 ottobre 2026
Per le organizzazioni che utilizzano questi strumenti è quindi opportuno avviare una verifica delle attività in corso, partendo dall’individuazione delle piattaforme e delle campagne che prevedono il tracciamento.
Occorre poi controllare le finalità del trattamento, verificare se sia necessario raccogliere il consenso, aggiornare le informative e assicurarsi che gli utenti possano gestire le proprie preferenze in modo semplice.
Una verifica preventiva delle piattaforme, dei consensi e delle preferenze degli utenti rappresenta un passaggio importante per conciliare l’efficacia delle campagne con la tutela della privacy.
