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Pubblicazione online voti degli studenti: il registro elettronico mette d’accordo il Ministero dell’Istruzione e il Garante della Privacy

Quest’anno, a causa della sospensione dell’attività didattica dovuta al coronavirus, le scuole di ogni ordine e grado si sono trovate davanti all’interrogativo riguardante il luogo di pubblicazione dei voti finali degli studenti. Essendo attualmente vietato l’accesso a scuola di alunni e genitori e per evitare possibili assembramenti davanti agli albi in cui di solito vengono affissi i voti degli alunni, le scuole hanno dovuto trovare una soluzione alternativa e digitale.

Il Ministero dell’Istruzione è intervenuto a tal proposito, con Nota 9168/2020, fornendo le seguenti indicazioni, approvate anche dal Garante della Privacy.

Sia la pubblicità degli esiti degli scrutini di ammissione agli esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione sia la pubblicità degli esiti degli scrutini delle classi intermedie delle scuole di ogni ordine e grado, dovrà avvenire esclusivamente all’interno del registro elettronico. Nello specifico, l’indicazione “ammesso” o “non ammesso” relativa al singolo studente potrà essere pubblicata nell’area del registro elettronico riservato alla singola classe ed a cui accedono tutti gli studenti della classe stessa. I voti in centesimi, invece, dovranno essere pubblicati esclusivamente nella pagina del registro elettronico riservata al singolo studente.

In entrambi i casi, qualora la scuola sia sprovvista di registro elettronico, il Ministero dell’Istruzione ha confermato la possibilità di pubblicazione sull’albo scolastico degli esiti degli scrutini con la sola indicazione “ammesso” o “non ammesso”. Tali esiti potranno restare pubblicati per un massimo di 15 giorni ed in ogni caso la scuola dovrà predisporre una calendarizzazione di accessi all’albo per evitare assembramenti.

Queste soluzioni sono state frutto della collaborazione tra il Ministero dell’Istruzione e l’Autorità Garante per la protezione dei dati. Il Garante, infatti, ha affermato che la pubblicazione dei voti degli studenti tramite albo online, diversamente dalle normali forme di pubblicazione avrebbe costituito “una forma di diffusione troppo invasiva”, anche perché, il voto, una volta reso pubblico, sarebbe stato accessibile ed utilizzabile da chiunque con una importante violazione della riservatezza degli studenti.

Ecco, quindi, che il Garante ha invitato le scuole a scegliere piattaforme online che possano evitare i rischi anzidetti: la soluzione della pubblicazione all’interno del registro elettronico, adottata dal Ministero, rispecchia sicuramente le esigenze di tutela della riservatezza espresse dall’Autorità Garante.