Privacy e Whistleblowing: il segnalante deve essere sempre tutelato!
Il TAR Lazio interviene annullando la sanzione ritorsiva comminata al dipendente segnalante.
L’istituto del c.d. “whistleblowing” è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la L. n. 90/2012. Nella sostanza, consiste nella condotta del dipendente che segnala alla pubblica autorità, o ai propri dirigenti, la commissione di determinati illeciti nella propria organizzazione di riferimento.
La normativa nasce per essere applicata nel contesto della pubblica amministrazione, e solo successivamente con la L. n. 179/2017, è stata estesa al settore privato.
Il comune denominatore delle precedenti disposizioni è la tutela del soggetto segnalante: va sempre assicurato il suo anonimato.
Il sistema di segnalazioni interno così creato rappresenta un efficace strumento di controllo dell’operato della Pubblica Amministrazione, creando una sorta di apparato immunitario endogeno.
Con l’Ordinanza n. 1547/2021 il TAR Lazio, I Sezione, ha ribadito i precedenti principi tutelando il pubblico dipendente da possibili sanzioni disposte a scopo di rivalsa.
Scendendo nel dettaglio, la vicenda nasce dall’impugnazione di una sanzione comminata dall’ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) a carico di un Pubblico Dipendente colpevole di aver punito un lavoratore autore di una segnalazione.
Il provvedimento dell’ANAC veniva così impugnato davanti al TAR Lazio, che ribadiva l’attuale assetto normativo.
Infatti, l’art. 54 bis del D.lgs. n. 165/2001 (Testo Unico Pubblico Impiego) ribadisce che: “Il pubblico dipendente che, nell’interesse dell’integrità della pubblica amministrazione, segnala al responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza di cui all’articolo 1, comma 7, della legge 6 novembre 2012, n. 190, ovvero all’Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), o denuncia all’autorità giudiziaria ordinaria o a quella contabile, condotte illecite di cui è venuto a conoscenza in ragione del proprio rapporto di lavoro non può essere sanzionato, demansionato, licenziato, trasferito, o sottoposto ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinata dalla segnalazione. L’adozione di misure ritenute ritorsive, di cui al primo periodo, nei confronti del segnalante è comunicata in ogni caso all’ANAC dall’interessato o dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative nell’amministrazione nella quale le stesse sono state poste in essere”.
Sussistono poi delle ulteriori garanzie che presidiano l’anonimato del denunciante.
Ad esempio, nell’eventuale procedimento penale instaurato l’identità del segnalante è coperta dal segreto (art. 329 CPP).
Inoltre, in un eventuale procedimento disciplinare l’identità del segnalante non potrà mai essere rivelata, ove la contestazione dell’addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti, e ulteriori, rispetto alla segnalazione stessa.
Analoghe considerazioni valgono per il settore privato, che tuttavia non è soggetto all’obbligo di predisporre un sistema interno di segnalazione.
La recente pronuncia ha evidenziato nuovamente l’efficienza di quanto previsto dalla L. n. 90/2012, ovvero di un sistema immunitario finalizzato alla prevenzione di determinate condotte all’interno della Pubblica Amministrazione.