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Privacy e Smart Working: attenzione al controllo a distanza dell’attività dei lavoratori

L’applicazione generalizzata del lavoro agile ha modificato radicalmente lo svolgimento delle ordinarie attività imprenditoriali. Vediamo come non incorrere nelle sanzioni previste dall’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.

L’attuale emergenza sanitaria ha generalizzato l’applicazione della L. 81/2017: Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l’articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato. Il c.d. smart working è ora diffuso in qualsiasi realtà imprenditoriale, ove sia possibile lavorare “da remoto”.

Secondo quanto previsto dall’art. 18 L. n. 81/2017 si tratta di una “modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il

possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all’interno di locali aziendali e in parte all’esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva”.

Grazie ai vari DPCM che si sono susseguiti in questi mesi non vi è l’esigenza di un accordo individuale con il dipendente, ma limitatamente al periodo dell’emergenza sanitaria (31.1.2021) la norma si applica automaticamente.

Tutto ciò ha determinato una limitazione delle possibili attività di controllo diretto da parte del datore di lavoro, trovandosi i dipendenti in un logo diverso dalla sede aziendale. Vediamo, ad oggi, quali sono le attività di monitoraggio lecite.

Ai sensi dell’art. 4 Stat. Lav. (L. n. 300/1970) sono vietati: “Gli impianti audiovisivi e gli altri strumenti dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori possono essere impiegati esclusivamente per esigenze organizzative e produttive, per la sicurezza del lavoro e per la tutela del patrimonio aziendale e possono essere installati previo accordo collettivo stipulato dalla rappresentanza sindacale unitaria o dalle rappresentanze sindacali aziendali”.

Prima del c.d. Jobs Act (D.lgs. n. 151/2015) si trattava di un divieto assoluto e di portata generale. Dal 2015 in poi è stato modificato il secondo comma, precisando che: “La disposizione di cui al comma 1 non si applica agli strumenti utilizzati dal lavoratore per rendere la prestazione lavorativa e agli strumenti di registrazione degli accessi e delle presenze.

Pertanto, è possibile un controllo sull’utilizzo dei dispositivi utilizzati dal dipendente per svolgere la propria prestazione lavorative, ma con dei limiti: ci deve sempre essere un bilanciamento tra gli interessi aziendali e la riservatezza del dipendente. Inoltre, il dipendente dovrà essere sempre informato circa le possibili attività di sorveglianza da parte del datore di lavoro, ed i mezzi utilizzati.

Nella sostanza sono vietati tutti quei software che permettono il tracciamento sistematico e continuativo degli accessi ai sistemi aziendali da parte del lavoratore, e delle sue attività. Inoltre, tutte quelle soluzioni che permettono di utilizzare “da remoto” webcam e microfoni presenti sull’hardware aziendale.

Per inciso, ricordiamo che ai sensi dall’art. 22 L. n. 81/2017 il dipendente è sempre responsabile della custodia degli strumenti, e della riservatezza dei dati aziendali al pari di chi lavora in azienda.

Dunque, il datore di lavora potrà sempre controllare le attività svolte dal proprio dipendete tramite i dispositivi aziendali, ma dovrà sempre esserci un’informativa, o una Policy aziendale, che specifichi le forme e le modalità di controllo.

Per queste ragioni consigliamo sempre di dotare i propri dipendenti di dispositivi aziendali: i controlli sono permessi per l’hardware dell’impresa, non per eventuali apparecchiature ad uso promiscuo. In quest’ultima evenienza non sarà possibile nessuna attività ispettiva, o ti controllo sull’operato del lavoratore.