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Parere favorevole del Garante Privacy ad Anac su 14 quattordici schemi standard di pubblicazione

Parere favorevole del Garante Privacy ad Anac su 14 quattordici schemi standard di pubblicazione che dettano le regole che le Pa devono seguire per rispettare gli obblighi di trasparenza online.

In particolare, il Garante privacy ha dato atto che l’ultima versione degli schemi standard redatti da ANAC tiene conto delle osservazioni del Garante privacy, relative, in particolare, all’esigenza di:

1) limitare all’ufficio e non alla persona, la pubblicazione dei dati di contatto cui il cittadino può rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente ai compiti istituzionali (numeri di telefono, caselle di posta elettronica istituzionali e caselle di posta elettronica certificata dedicate);

2) indicare con riferimento alla pubblicazione dei dati dei soggetti vincitori di concorsi pubblici (e degli idonei vincitori a seguito di scorrimento della graduatoria) il nome e cognome, ed eventualmente la data di nascita (ad esempio, in caso di omonimia), nonché la posizione in graduatoria (escludendo quindi altre informazioni non necessarie);

3) oscurare i dati personali eventualmente presenti nell’oggetto (e nei documenti pubblicati online in via facoltativa) degli accordi stipulati dall’amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche il cui elenco deve essere pubblicato online secondo l’art. 23 del d.lgs. n. 33/2013 e il relativo schema standard di pubblicazione;

4) chiarire, con riferimento agli schemi relativi agli artt. 26 e 27 del d.lgs. n. 33/2013, che vanno oscurati del tutto i nominativi e i dati identificativi di persone fisiche destinatarie di benefici economici se dalla pubblicazione è possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute o alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati;

5) chiarire che le pubbliche amministrazioni devono pubblicare gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all’indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti;

6) chiarire che, in relazione alla pubblicazione delle informazioni relative alla class action, va esclusa la pubblicazione dei nomi delle parti, laddove si tratti di persone fisiche.

Nel dare il proprio parere positivo sugli schemi standard di pubblicazione, il Garante tuttavia ha chiesto ad Anac di innalzare il livello di tutela. Ad esempio, nel caso di pubblicazione dei dati relativi alla valutazione della performance e alla distribuzione dei premi al personale, le Pa devono evitare di pubblicare dati troppo dettagliati che possano identificare il dipendente e l’ammontare del premio erogato (o non erogato) a suo favore. Potranno invece pubblicare i dati riferiti all’ammontare complessivo dei premi stanziati e all’ammontare dei premi effettivamente distribuiti. Il Garante invita, inoltre, a valutare l’opportunità di prevedere un periodo transitorio per consentire alle pubbliche amministrazioni di uniformarsi progressivamente e gradualmente alle nuove modalità di pubblicazione sui siti web istituzionali.