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Le nuove regole deontologiche sul trattamento dei dati per la professione giornalistica pubblicate in Gazzetta Ufficiale

Vista la ormai piena applicazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), lo scorso 4 gennaio il Garante Privacy ha pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il codice di condotta relativo alla professione giornalistica.

Si tratta di regole deontologiche relative al trattamento dei dati personali nell’esercizio dell’attività giornalistica pubblicate, ai sensi dell’articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, che vanno a rendere conforme al GDPR il precedente codice deontologico entrato in vigore nel 1998.

Lo scopo delle suddette norme è quella di “contemperare i diritti fondamentali della persona con il diritto dei cittadini all’informazione e con la libertà di stampa” riconosciuta dalla nostra Costituzione.
Infatti, il codice di condotta affronta diverse tematiche, dando delle direttive che possano conciliare l’interesse pubblico al diritto di informazione al trattamento dei dati.

Nello svolgimento della propria attività professionale, che rientra nell’ambito di definizione del trattamento dei dati ai sensi del GDPR, il giornalista potrà trattare i dati per il tempo necessario all’espletamento della finalità e non dovrà fornire alcuna informativa ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679.

In particolare, ad esempio, nel raccogliere determinate informazioni circa le categorie particolari di dati delle persone fisiche (quali relativi allo stato di salute, origine etniche e razziali, orientamento sessuale, filosofico o religioso) che possano ricondurre all’identificazione dell’interessato, il giornalista dovrà garantire il diritto all’informazione su fatti di interesse pubblico rispettando l’essenzialità dell’informazione stessa.

Fatta salva l’essenzialità dell’informazione, la professione giornalistica deve sempre garantire il rispetto della dignità degli interessati coinvolti in fatti di cronaca.

Il Codice di condotta garantisce, inoltre, la tutela dei minori. Infatti, il giornalista non dovrà pubblicare i nomi dei minori coinvolti in fatti di cronaca, né fornire particolari informazioni che possano permetterne l’identificazione. Il diritto del minore alla riservatezza è sempre considerato come primario rispetto al diritto di critica e di cronaca.

Qualora il giornalista, però, per motivi di rilevante interesse pubblico, decida di diffondere notizie o pubblicare immagini di minori, il Codice di condotta gli attribuisce la responsabilità di valutare se la suddetta pubblicazione sia davvero nell’interesse oggettivo del minore.

Queste prime regole deontologiche aprono i lavori del Garante privacy nel conformare alla normativa europea tutti i codici relativi allo svolgimento delle professioni, quindi ci auguriamo che nei prossimi giorni possano essere pubblicate ulteriori novità in merito.