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La nuova cartellonistica già applicabile della videosorveglianza

I Provvedimenti in materia dell’Autorità Garante, non da ultimo quello del 26 novembre 2020, n.256 (un’ordinanza di ingiunzione nei confronti di una struttura ricettiva) confermano come siano ormai pienamente applicabili le linee guide dell’EPDB, “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices”, con lo scopo di supportare i Titolari nell’applicazione del GDPR, in relazione al trattamento di dati personali eseguito tramite videosorveglianza.

Nella fattispecie sopra riportata, è stato accertato, nello specifico, come la struttura non disponesse degli adeguati cartelli informativi della videosorveglianza, anch’essi aggiornati in un nuovo modello dall’EPDB.

Una grave omissione, dunque, ai sensi dell’articolo 13 del GDPR, che prescrive di informare gli interessati in modo chiaro e legittimo, prima di intraprendere il trattamento.

Oltre alla classica informativa “estesa” sulla videosorveglianza, da rendere disponibile e facilmente accessibile per gli interessati, il Titolare, come stabilito anche prima delle linee guida dell’EPD, può preventivamente fornire, mediante apposita cartellonistica appunto, le informazioni essenziali del trattamento, a patto che sia:

  • collocata prima del raggio di azione delle telecamere;
  • posizionata in un luogo e ad un’altezza che consentano agli interessati di vederla facilmente;
  • redatta in un formato che ne consenta una facile e rapida comprensione;
  • visibile in modo chiaro in ogni condizione di illuminazione ambientale.

A tal proposito, il già menzionato modello dell’EPDB riporta come voci da compilare per il Titolare:

  • i dati di contatto suoi e del DPO, se applicabile;
  • il periodo di conservazione delle registrazioni;
  • la finalità della videosorveglianza;
  • il canale di contatto (mail solitamente) per l’esercizio dei diritti degli interessati.

Interessante infine notare come già nella cartellonistica si debba rinviare all’informativa estesa, indicando dove è disponibile – presso i locali del titolare (reception, casse, ecc.), sul sito internet (URL) – e come le linee guide suggeriscano, come migliore strumento di immediatezza, l’inserimento di un QR Code che rimandi direttamente all’informativa estesa.