Consulenza e Formazione Sicurezza, Medicina Del Lavoro, Sistemi Di Gestione, Qualità, Privacy, Ambiente e Modelli Organizzativi

Impianti di videosorveglianza domestici: regole per l’installazione

Le persone fisiche possono, nell’ambito di attività di carattere personale e domestico, attivare sistemi di videosorveglianza a tutela della sicurezza di persone, animali o beni senza troppe formalità.

Tuttavia, è necessario che vengano seguite alcune regole fondamentali al fine di tutelare la privacy dei terzi potenzialmente ripresi.

Infatti, l’installazione di un sistema di videosorveglianza privata, se da un lato persegue il legittimo interesse del proprietario alla tutela del proprio patrimonio e alla propria sicurezza personale, dall’altro lato espone eventuali soggetti terzi che dovessero essere ripresi dalle telecamere ad un trattamento di dati personali non desiderato.

Secondo la normativa vigente, il proprietario, quindi, dovrà prestare attenzione affinché le telecamere di videosorveglianza vengano installate e riprendano solo ed esclusivamente  aree di pertinenza propria.

Ciò significa necessariamente che:

  • In un contesto di condominio non è consentito riprendere aree comuni, come ad esempio cortili, parcheggi o pianerottoli;
  • Non è possibile, senza apposita autorizzazione, riprendere aree ad uso pubblico quali strade, marciapiedi, ecc.
  • Ove quanto espresso nei due punti precedenti non sia effettivamente possibile, è inevitabile attuare misure tecniche per oscurare le porzioni di immagini non consentite.

Se, invece, è il condominio che vuole dotarsi di un impianto proprio, la regola di riferimento è rinvenibile all’art. 1122-ter del Codice Civile, frutto della nota riforma del condominio, il quale recita che “Le deliberazioni concernenti l’installazione sulle parti comuni dell’edificio di impianti volti a consentire la videosorveglianza su di esse sono approvate dall’assemblea [dei condòmini] con la maggioranza di cui al secondo comma dell’articolo 1136 [almeno la metà più uno dei millesimi rappresentati dall’assemblea].”

Una volta effettuate le registrazioni, queste possono essere conservate per massimo 48 ore, non devono essere diffuse e, per essere visionate da terzi, deve esserci un’esplicita richiesta di acquisizione immagini da parte delle Forze dell’Ordine.

Inoltre, la presenza d’impianti di videosorveglianza deve essere opportunamente segnalata attraverso appositi cartelli, i quali vanno affissi prima del raggio di azione del sistema di videosorveglianza e devono contenere specifiche informazioni sul trattamento dei dati acquisiti dal sistema, infatti, il Garante della Privacy ha stabilito che essi, oltre a segnalare la presenza dell’impianto, devono specificare chi ha deciso d’installarlo e per quale motivo. 

Installare un sistema di videosorveglianza privata senza attenersi alle regole previste dalla legge può esporre il proprietario a sanzioni pecuniarie relative all’illecito trattamento dei dati personali e anche ad altri illeciti di natura penale.

Sotto il profilo penalistico, riprendere soggetti terzi senza la loro autorizzazione, infatti, può integrare il reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis del Codice Penale) per cui è prevista la sanzione della reclusione da 6 mesi a 4 anni, oltre, e qui si passa al piano civilistico, al risarcimento del danno morale cagionato a colui che è stato spiato.

Il Garante per la protezione dei dati personali ha riassunto in una scheda informativa le principali indicazioni in tema: la scheda -che è parte delle iniziative dell’Autorità per migliorare e facilitare la conoscenza della normativa in materia di protezione dei dati personali- è disponibile sul sito istituzionale del Garante, nella pagina tematica https://www.gpdp.it/temi/videosorveglianza.