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Google analytics: il monito del Garante Privacy

Fino al 23 Giugno 2022 i Google Analytics non hanno creato grandi problemi ai proprietari di siti internet per quanto riguarda la protezione dei dati personali.

Tuttavia, in quella data, il Garante Privacy ha cassato anche questa tipologia di cookie, assimilabili a quelli prettamente tecnici, non sotto il profilo della natura, ma perché i dati acquisiti tramite essi vengono trasferiti al di fuori dell’UE senza garanzie sufficienti per gli interessati.

Infatti, dopo decisioni simili da parte di alcune Autorità Garanti di altri Stati Membri dell’UE, il Garante italiano ha ritenuto opportuno conformarsi ad esse ed enunciare che il trasferimento dei dati negli USA attraverso l’uso di Google Analytics viola il GDPR.

Il problema nasce, quindi, non tanto dal trattamento in quanto tale, ma dal vuoto di legittimità alla base del trasferimento transatlantico dei dati, creato dalla rottura del Privacy Shield, dichiarato non valido dalla Corte di giustizia dell’UE il 16 luglio 2020 con la -ormai famosa- sentenza “Schrems II”.

Che conseguenze ora per aziende e organizzazioni titolari di siti internet con tali strumenti di tracciamento?

La soluzione è duplice: da una parte, una scelta più radicale sarebbe di eliminare completamente dal setting di un sito i Google Analytics, perdendone ogni funzionalità; dall’altra, una scelta meno impattante (ma forse non del tutto compliant) potrebbe essere quella di attivare la funzione “IP-anonymization”, ovvero l’anonimizzazione dei dati, escludendo l’analisi e la visualizzazione degli indirizzi IP, così da non rendere nemmeno identificabili i dispositivi e quindi gli interessati.

In tale contesto, bisogna, tuttavia, ricordare che il 25 Marzo scorso la Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen ha dichiarato che i lavori volti alla redazione di un nuovo e diverso accordo tra UE e Stati Uniti hanno già raggiunto un buon punto, con la promessa di concludere l’iter entro e non oltre la fine del corrente anno 2022, superando, quindi, di fatto, la recentissima presa di posizione dell’Autorità.

Ovvia perplessità nasce per chi si trova a dover seguire tali indicazioni: viene, infatti, da domandarsi se tale provvedimento non abbia più l’effetto di destabilizzare le organizzazioni interessate, piuttosto che rendere conforme il vulnus giuridico.