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Formalizzato il decreto sul Green Pass

Con la firma da parte del Presidente del Consiglio del DPCM 17 giugno 2021, vengono finalmente formalizzate alcune misure relative al rilascio e la verifica delle certificazioni verdi covid 19 (c.d. Green Pass), che avevamo analizzato anche in nostri precedenti articoli allo stato di semplice bozza di decreto, e rispetto alle quali sono subentrati precisazioni ed aggiornamenti.

  1. Chi è autorizzato a richiedere il Green Pass?

Oltre alle categorie già individuate in bozza (pubblici ufficiali, strutture sanitarie, strutture e luoghi adibiti per spettacoli od eventi aperti al pubblico o a feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose), nel decreto vengono esplicitamente autorizzati anche:

  • le strutture ricettive e i pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione;
  • i vettori aerei, marittimi e terrestri.
  1. Come deve avvenire la verifica?

La verifica deve avvenire mediante l’app mobile di verifica nazionale, riconosciuta come conforme alla versione europea, VerificaC19. Il verificatore dovrà chiedere all’interessato di esibire il QR code relativo alla certificazione, affinché ne possa essere verificata la validità mediante l’app. Il verificatore ha inoltre facoltà di richiedere all’interessato l’esibizione di un proprio documento di identità in corso di validità ai fini della verifica di corrispondenza dei dati anagrafici presenti nel documento con quelli visualizzati dall’app.

  1. Il processo di verifica comporta la conservazione di dati personali?

No, la verifica deve consentire unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, ed accertarne la corrispondenza con le generalità dell’intestatario. L’app VerificaC19 è strutturata in modo che la medesima non possa memorizzare informazioni personali sul dispositivo del verificatore, che dovrà inoltre astenersi da salvare e conservare, di sua iniziativa, pass, documenti d’identità, o relative informazioni personali degli interessati, su supporti cartacei (es. mediante fotocopia) od elettronici (es. mediante scansioni, screenshot o salvataggio di file).

  1. I verificatori sono quindi esentati dagli adempimenti privacy?

Proprio il fatto che il processo di verifica non debba implicare la conservazione di dati personali comporta una maggiore responsabilità ed attenzione per i titolari nell’individuazione dei soggetti delegati ad effettuare poi materialmente le attività di verifica. Tale delega dovrà essere formale e specificamente indirizzata alla persona delegata, che ne dovrà sottoscrivere il ricevimento e la presa visione. Non potrà ritenersi sufficiente una designazione generica, ma:

  • si dovrà chiaramente riportare che l’oggetto riguarda le attività di verifica delle certificazioni verdi Covid-19, ai sensi del DPCM 17 giugno 2021 e
  • vi dovranno essere le necessarie istruzioni ai delegati ai fini del corretto svolgimento dell’attività.

Oltre a tale principale adempimento, può essere opportuno per i titolari valutare ulteriori misure quali l’aggiornamento delle informative privacy in materia COVID o anche un’indicazione all’interno del registro dei trattamenti, con tutte le dovute precisazioni, relativa all’attività di verifica del Green Pass.