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Cartelli Videosorveglianza con icone chiare e ben visibili, dice il Garante privacy

Come sappiamo, l’utilizzo di sistemi di videosorveglianza comporta – nella maggior parte dei casi – un trattamento di dati personali. Pertanto, tale trattamento deve essere effettuato in conformità del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e, in particolare, in osservanza dei principi contenuti nell’art. 5 GDPR. Secondo il principio di trasparenza, infatti, “gli interessati devono essere sempre informati che stanno per accedere in una zona videosorvegliata”.

A tal fine, secondo quanto previsto dall’Autorità, il Titolare del Trattamento ha l’obbligo di apporre dei cartelli informativi che siano posizionati – indicativamente all’altezza degli occhi – in modo da permettere all’interessato di riconoscere facilmente l’ingresso in un’area sottoposta a videosorveglianza e, eventualmente, evitare la zona o adeguare il proprio comportamento. 

L’autorità ha precisato, inoltre, che le informazioni circa il trattamento effettuato possono essere fornite in combinazione con una “icona” per fornire, in modo intuitivo e ben visibile, un quadro d’insieme del trattamento previsto (articolo 12, paragrafo 7, del GDPR). Inoltre, il formato delle informazioni dovrà adeguarsi alle varie ubicazioni. 

Tali cartelli devono contenere le informazioni principali riguardanti il trattamento dei dati (come, ad esempio, chi è il Titolare del trattamento e quali sono le finalità perseguite) mentre, ulteriori e più approfondite indicazioni possono essere fornite tramite un’informativa di secondo livello. 

Provvedimento 137/2025 del Garante Privacy per mancati cartelli videosorveglianza

A seguito di un controllo effettuato dal Corpo di Polizia in un locale pubblico esercente l’attività di minimercato, la Questura di Roma trasmetteva al Garante per la Protezione dei dati personali il verbale del sopralluogo dal quale emergeva la presenza di un impianto di videosorveglianza funzionante e composto da sei telecamere, privo, tuttavia, di apposita cartellonistica. 

Il Garante, pertanto, notificava al Titolare l’atto di avvio del procedimento sanzionatorio a seguito della violazione degli artt. 5 par. 1, lett. a) (principio di trasparenza) e 13 (informativa) del GDPR. 

All’esito dell’istruttoria, emergeva che l’impianto di videosorveglianza era mancante di apposita cartellonistica recante l’informativa di cui all’art. 13 GDPR. L’autorità, pertanto, riscontrava un trattamento illecito di dati personali. La violazione, tenuto conto della natura, della gravità e della durata della violazione, secondo l’Autorità, non poteva essere considerata “minore”, anche in considerazione del grado di responsabilità e della modalità in cui era venuta a conoscenza della violazione. 

Il Garante, dunque, ingiungeva al Titolare di procedere a installare idonea cartellonistica, di comunicare all’Autorità le iniziative intraprese al fine di dare attuazione al provvedimento e, in caso di mancato riscontro, prevedeva l’applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria ex art. 83, par. 5, lett. e) del Regolamento.

Cartelli Videosorveglianza: le conclusioni per essere in regola

Per concludere, si raccomanda per un corretto utilizzo dei sistemi di videosorveglianza, l’osservanza delle Linee Guida 3/2019 del Comitato europeo per la protezione dei dati, unitamente al provvedimento in materia di videosorveglianza – 8 aprile 2010 e alle Faq in materia di videosorveglianza pubblicate sul sito web dell’Autorità.