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Requisiti dei docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro

TeachersPetLa Commissione per gli interpelli del Ministero del Lavoro ha fornito al Consiglio Nazionale degli Ingegneri risposta ad un interpello in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Nello specifico, con interpello in materia di sicurezza n. 2 del 24 giugno 2015 ha dato parere in merito alla identificazione dei requisiti che devono possedere i docenti dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro (in base all’allegato al DM 6 marzo 2013).

In particolare l’interpellante chiede se sia possibile per l’Ingegnere che si occupa professionalmente dei temi della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro di svolgere il ruolo di formatore in tutte le aree previste eventualmente integrando la propria preparazione con un corso di formazione della durata minima di 24 ore e sviluppato secondo le modalità di cui all’allegato al D.M 6 marzo 2013.

La sintesi della risposta:

“La Commissione ritiene che il Decreto 6 marzo 2013 imponga a ciascun docente dei corsi di formazione in materia di salute e sicurezza, per datore di lavoro, che intenda svolgere il ruolo di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, per lavoratori, dirigenti e preposti, di essere in grado di documentare – in relazione a ciascuna delle aree tematiche identificate dal decreto (area normativa/giuridica/organizzativa; area rischi tecnici/igienico-sanitari e area relazioni/comunicazioni) – il possesso di uno dei sei criteri di cui al decreto 6 Marzo 2013. Dunque, colui che intenda svolgere corsi di formazione in tutte le aree di cui al citato decreto, dovrà documentare il possesso di almeno uno dei criteri in parola in relazione a ognuna delle tre aree.

Tanto premesso, l’Ingegnere che svolga professionalmente la propria attività in materia di salute e sicurezza sul lavoro potrà assumere l’incarico di docente nei corsi di formazione per datore di lavoro che svolga i compiti di Responsabile del servizio di prevenzione e protezione, lavoratori, dirigenti e preposti, a condizione che documenti – in qualunque modo idoneo allo scopo – il possesso dei criteri di cui al Decreto 6 marzo 2013, per ciascuna delle citate “aree tematiche” per la quale voglia svolgere le attività di docenza.”