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L’importanza del metodo di lavoro nei “Lavori in quota”

Quale formazione e addestramento e il relativo aggiornamento, è necessario per gli addetti ai lavori in quota e in altezza.

Il D.Lgs. 81/08 pone a carico dei datori di lavoro l’obbligo di affidare i compiti ai lavoratori tenendo conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e sicurezza. L’art. 37 del D.Lgs. 81/08 specifica l’obbligo formativo per i rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione all’attività svolta, le normative di sicurezza e le disposizioni aziendali in materia.

I Lavori in Quota costituiscono una delle attività lavorative a maggior rischio di infortunio. Fondamentale per garantire la sicurezza nelle attività con rischio di caduta dall’alto è la formazione e l’addestramento degli addetti ai lavori in quota, cioè quei lavoratori che dovranno utilizzare correttamente le attrezzature e i dispositivi di protezione collettivi e individuali messi a loro disposizione e operare in sicurezza in condizioni di rischi di caduta dall’alto.

Nei cantieri temporanei o mobili, luoghi in cui si registra la maggior incidenza di infortuni per caduta dall’alto, l’allegato XV del D. Lgs. 81/08, al punto 3.2.1, elenca tra i contenuti minimi del POS (Piano Operativo di Sicurezza), anche la documentazione in merito all’informazione e alla formazione fornita ai lavoratori occupati in cantiere.

Quali sono i lavori in quota

Per lavori in quota si intende qualsiasi attività che comporti una esposizione del lavoratore ad una quota superiore ai due metri rispetto a un piano stabile (art 107 dlgs 81/08 ).

Le disposizioni di carattere generale riguardano il divieto di accesso a estranei, le recinzioni e barriere obbligatorie e la viabilità che deve essere sempre garantire il passaggio di mezzi e persone, con l’adozione delle misure specifiche descritte nel punto 1 dell’allegato XVIII.

In particolare le vie di fuga devono essere sempre sgombre da ostacoli, e tutti i passaggi aerei superiori a due metri devono essere protetti da parapetti e protezioni, realizzati come da indicazioni illustrate all’allegato XVIII.

Secondo il Testo Unico, tra gli obblighi dei Datori di Lavoro relativi alle misure da adottare nei lavori in quota, vi è quello di adottare prioritariamente misure di protezione collettiva e di impiegare attrezzature di dimensioni adeguate alla natura delle opere. L’utilizzo di scale a pioli e di sistemi di ritenuta aerea, quali funi e imbracature, è consentito solo nell’ipotesi in cui “l’uso di altre attrezzature di lavoro considerate più sicure non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata di impiego oppure delle caratteristiche esistenti dei siti che non può modificare” (art 111 commi 3 e 4).

In considerazione dei rischi residui di caduta, è obbligatorio valutare e posizionare adeguati dispositivi di protezione contro le cadute, che siano sufficientemente resistenti e che non presentino soluzioni di continuità.

Solo nel caso in cui l’adozione dei dispositivi di protezione collettiva non sia tecnicamente realizzabile, o che comunque non assicuri adeguate prestazioni in termini protezionistici, il Datore di Lavoro prevede l’obbligo del contestuale impiego di Dispositivi di Protezione Individuale quali: assorbitori di energia, connettori, dispositivi di ancoraggio, dispositivi retrattili, guide o linee vita rigide o flessibili e imbracature. Tali dispositivi devono essere saldamente ancorati ad una linea vita o a una parte fissa della struttura.

Uno dei divieti espliciti citati nel Testo Unico (art 111 comma 8), è quello di assumere e somministrare bevande alcoliche agli operatori addetti ai lavori in quota. Tale divieto è un obbligo del datore di Lavoro che ha la responsabilità anche delle verifiche rivolte al controllo del rispetto di questa prescrizione e che può incorrere in una sanzione di carattere penale in ipotesi di violazione, che prevede l’arresto fino a due mesi o una ammenda da 548 a 2.192 euro.

Pericoli dei lavori in quota

I lavori in quota possono esporre i lavoratori e i professionisti  a rischi particolarmente elevati per la loro salute e sicurezza, in particolare al rischio di caduta dall’alto e ad altri gravi infortuni connessi alla specifica attività lavorativa. 

Fermo restando che ogni datore di lavoro, o singolo lavoratore autonomo, valuterà i rischi specifici connessi alla propria attività (taglio, fuoco, proiezione di schegge, elettrocuzione, etc.), il rischio costantemente presente resta la caduta dall’alto.

Rischio da sospensione

La sospensione cosciente, prolungata e continuativa, nel dispositivo di presa del corpo collegato alle funi o sul seggiolino sospeso, può comportare un rischio per la salute dell’operatore, dovuto alla compressione dei vasi degli arti inferiori e al conseguente disturbo del ritorno di sangue venoso.

La sospensione inerte, a seguito di perdita di conoscenza, può invece indurre la cosiddetta “patologia causata dall’imbracatura”, che consiste in un rapido peggioramento delle funzioni vitali in particolari condizioni fisiche e patologiche.

– Questo fenomenodetermina un rischio per la sicurezza e la salute dell’operatore qualunque sia il modello di imbracatura utilizzato.

Rischi ambientali

Il lavoro con funi, data la sua caratteristica di applicabilità a situazioni non risolvibili con mezzi ordinari, o a situazioni di pronto intervento, può svolgersi in ambienti soggetti a rischi particolari,dovuti a pericoli oggettivi, dati dalla conformazione del sito o dalla situazione contingente del luogo di lavoro; rischi che possono risultare aggravati dalle condizioni meteorologiche.

  • La valutazione dei rischi dovrà sempre tenere in considerazione l’eventuale esposizione ai rischi oggettivi dovuti alle condizioni ambientali dove è collocato il luogo di lavoro con funi e dovranno essere adottate adeguate misure atte a prevenire tali rischi.
  • Si riporta di seguito un elenco non esaustivo di tali rischi:

– caduta di oggetti o di parti di struttura dall’alto;

– scivolosità dei supporti;

– cedimenti strutturali;

-ponteggi o trabattelli non protetti

– crollo di parti non soggette a demolizione o da gru;

– abbattimento non controllato;

– esposizione a scariche elettriche atmosferiche;

– puntura e/o morso di animali pericolosi;

– innesco di incendio.

Rischi concorrenti

Rispetto al rischio grave di caduta dall’alto, per la sicurezza dei lavoratori la valutazione dei rischi dovrà tenere in considerazione l’utilizzo dei sistemi anticaduta l’eventuale esposizione al vuoto, prevedendone adeguate misure di riduzione, a quei rischi di minor intensità, ma direttamente concorrenti all’innesco di una eventuale caduta, quali ad esempio:

– scarsa aderenza delle calzature;

– abbagliamento degli occhi;

– rapido raffreddamento o congelamento;

– riduzione di visibilità o del campo visivo;

– colpo di calore o di sole;

– insorgenza di vertigini e/o disturbi dell’equilibrio.

Rischio di caduta dall’alto

Poiché la valutazione dei rischi evidenzia un rischio grave per la salute, capace cioè di procurare morte o lesioni di carattere permanente, che l’operatore non è in grado di percepire tempestivamente prima del verificarsi dell’evento, l’esposizione al rischio di caduta dall’alto deve essere protetta da adeguate misure di prevenzione e di protezione in ogni istante dell’attività lavorativa.

– Il tempo di esposizione a tale rischio senza protezioni deve essere uguale a zero.

Rischio da sospensione cosciente 

Poiché allo stato attuale non esistono parametri oggettivi di limitazione del tempo continuativo di sospensione, tramite un dispositivo di presa del corpo conforme ai minimi requisiti di sicurezza, nella redazione del documento di valutazione del rischio e del piano

operativo di sicurezza si dovrà valutare:

– l’utilizzazione di imbracature progettate e costruite appositamente per le posizioni in

sospensione

– l’effettuazione, durante il turno di lavoro, di più di una interruzione della posizione di sospensione, tramite pause di lavoro, scambio di mansioni tra gli operatori e cambi di posizione.

– un tempo di esposizione del singolo operatore non superiore alle otto ore giornaliere

complessive, con turni di lavoro continuativi non superiori a quattro ore e con almeno due interruzioni per ogni turno di lavoro.

L’esposizione al rischio da sospensione cosciente viene così ad essere limitata anche per quegli operatori che svolgono quotidianamente lavori con funi.

Rischio da sospensione inerte

Non deve essere assolutamente sottovalutato il rischio per l’operatore di restare sospeso in condizioni di incoscienza, a causa delle possibili complicazioni che ne possono compromettere le funzioni vitali. Studi sulla sospensione inerte hanno evidenziato il possibile sopraggiungere di una patologia causata dall’imbracatura, in conseguenza della perdita di conoscenza, che può portare ad un malessere grave in un tempo inferiore a 30 minuti.

– Il documento di valutazione del rischio ed il piano operativo di sicurezza dovranno prevedere modalità di intervento di emergenza che riducano il tempo di esposizione al rischio, nel caso di sospensione inerte, a pochi minuti.

L’importanza del metodo di lavoro 

In relazione alla valutazione dei rischi, la finalità prioritaria della presente linea guida è

quella di fornire una indicazione relativa ai contenuti minimi del documento di valutazione del rischio, di cui come normativa vigente al D.Lgs. 81/08  e s.m.i., e del piano operativo di sicurezza, per ciò che concerne il lavoro in quota con funi, che il datore di lavoro redige

Allo stesso tempo le indicazioni riportate nella presente linea guida sono di ausilio alla valutazione dei rischi necessaria per la redazione del piano di sicurezza e di coordinamento del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e successive modifiche e integrazioni, relativo al rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori nei cantieri temporanei o mobili. Ai fini della scelta del metodo di lavoro con funi, la valutazione dei rischi deve tenere conto dei seguenti elementi qualitativi, dopo aver appurato la eseguibilità in sicurezza del lavoro con funi:

– impossibilità di  sistemi di accesso con altre attrezzature di lavoro;

– pericolosità di utilizzo di altre attrezzature di lavoro;

– impossibilità di utilizzo di sistemi di protezione collettiva;

– esigenza di urgenza di intervento giustificata;

– minor rischio complessivo rispetto ad altre soluzioni operative;

– durata limitata nel tempo dell’intervento;

– impossibilità di modifica del sito ove è posto il luogo di lavoro.

-Manutenzione dei DPI  di terza categoria

-le manovre di soccorso

Formazione per i lavori in quota

Elementi fondamentali ai fini del buon funzionamento di tutti i sistemi di prevenzione e di protezione contro la caduta dall’alto utilizzati nei lavori con funi, sono quelli legati alla capacità del lavoratore e dei dipendenti delle imprese di saperli gestire con competenza e professionalità, quali:

– l’idoneità psico-fisica del lavoratore;

– l’informativa e la formazione adeguate e qualificate del lavoratore, in relazione alle

operazioni previste;

– l’addestramento qualificato e ripetuto del lavoratore sulle tecniche operative, sulle manovre di salvataggio e sulle procedure di emergenza.

l Corso Lavori in Quota e DPI Anticaduta –nel programma del corso composto da  parte Teoria +parte Pratica  con prova di apprendimento e rilascio di attestato ,si prefigge l’obiettivo di approfondire la tematica della sicurezza nei lavori svolti in quota, ai sensi del D. Lgs. 81/08, Titolo IV, Capo II, sia dal punto di vista normativo/legislativo che dal punto di vista pratico, illustrando le misure di carattere tecnico quali procedure, dispositivi di protezione individuale contro le cadute dall’alto (imbracatura, cordini, moschettoni, assorbitori di energia, sistemi di ancoraggio, etc.). Per consentire di apprendere efficacemente le nozioni in merito alle misure di sicurezza nei lavori in quota, nonché di effettuare un’attività di addestramento all’uso dei Dispositivi di Protezione, il corso prevede una prova pratica di utilizzo di sistemi e attrezzature anticaduta tutti corredati di apposite certificazioni nel nuovo Centro di Addestramento di Frareg srl progettato e dotato delle attrezzature necessarie per l’effettuazione di prove pratiche e simulazioni. Con formatori di esperienza. Disponibile il Calendario dei corsi di formazione , e nello specifico corsi per i lavori in quota , carrelli elevatori , PLE , spazi confinati, corsi sulla sicurezza, corsi di aggiornamento , formazione dei lavoratori, rls, rspp,.e servizi di consulenza e stesura documento di valutazione dei rischi (dvr).