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Il nuovo CCNL Edilizia: nuovi obblighi e scadenze per la formazione

Il nuovo Contratto Collettivo Nazionale dell’edilizia prevede la periodicità triennale dell’aggiornamento formativo obbligatorio per i lavoratori e la formazione obbligatoria per gli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Nel nuovo CCNL edilizia, le parti condividono la necessità di garantire la formazione obbligatoria gratuita delle 16 ore anche agli impiegati tecnici che entrano per la prima volta in cantiere.

Le parti che hanno firmato il 3 marzo 2022, il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2022-2024 sono, per la parte datoriale, ANCE (Associazione Nazionale Costruttori Edili), Legacoop, Confcooperative e AGCI, e, per la parte sindacale, FENEAL-UIL, FILCA-CISL e FILLEA-CGIL.

Per quanto concerne la formazione, l’art. 37 del D.Lgs. 81/2008 rinvia al vigente Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2021, al punto 9, secondo il quale l’aggiornamento per i lavoratori (preposti esclusi secondo quanto sancito dalla L. n. 215/2021 che dispone una periodicità biennale), ma anche per i dirigenti e i datori di lavoro, ha cadenza quinquennale.

Un datore di lavoro che rispetta il quinquennio di aggiornamento, come previsto dalla Legge, non può essere sanzionato da un ente di vigilanza Asl/Ats e men che meno lo può essere un datore di lavoro la cui associazione di categoria non ha aderito al nuovo CCNL.

Inoltre, è in vigore l’art. 509 del Codice Penale: “Il datore di lavoro o il lavoratore, il quale non adempie gli obblighi che gli derivano da un contratto collettivo, è punito con la sanzione amministrativa da euro 103 a euro 516”.

L’ente di vigilanza INL può contestare direttamente la sanzione amministrativa per il mancato aggiornamento triennale nel settore edile, o la mancata formazione obbligatoria degli impiegati tecnici, viceversa la Asl/ATS no, perché non è competente per questo tipo di sanzione amministrativa; perciò, si limita a segnalare a INL la violazione per i provvedimenti conseguenti di contestazione amministrativa della violazione dell’articolo 509 del Codice Penale.

L’obbligo dell’aggiornamento triennale vale solo per i datori di lavoro le cui rappresentanze hanno aderito al nuovo CCNL dell’edilizia.

In merito “a chi controlla cosa” ricordo che l’art. 90 comma 9 lett. b) del D.Lgs. n. 81/2008 (ultimo periodo) già prevede a carico del committente o del Responsabile dei Lavori l’obbligo di chiedere alle imprese esecutrici un’autocertificazione riguardo il CCNL applicato.

Le parti, convengono anche un’anagrafe di categoria aggiornata degli RLS eletti in ciascuna impresa attraverso l’obbligo di invio del verbale di elezione da parte dell’impresa all’ente unico formazione e sicurezza territoriale CPT (dove ancora presenti) di riferimento.