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Gli organismi paritetici e la formazione

classroom-animalsLa Direzione Generale per l’Attività ispettiva del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emesso la circolare n. 9483 del 8 giugno 2015 rispondendo ad un quesito: Il Datore di Lavoro che, nell’adempimento degli obblighi formativi di cui al D. Lgs. 81/08, affida la formazione ad organismi paritetici non in possesso dei requisiti normativi, in quali provvedimenti rischia di incorrere?

L’art. 37, comma 1, del D. Lgs. 81/08 stabilisce l’obbligo, in capo al datore di lavoro, di assicurare “che ciascun lavoratore riceva una informazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza […]”; e che al comma 12, il legislatore ha previsto che la formazione debba avvenire durante l’orario di lavoro e senza oneri economici a carico dei lavoratori, “in collaborazione degli organismi paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge l’attività del Datore di Lavoro”.

Dunque, il Datore di Lavoro è tenuto a chiedere la collaborazione degli organismi formati da una o più associazioni dei Datori di Lavoro e dei Lavoratori tra quelle più rappresentative, firmatarie del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato dall’azienda, in possesso dei requisiti di legge appena richiamati.

L’ Accordo Stato Regioni del 25/07/2012 ha chiarito che tale “collaborazione” non impone assolutamente al Datore di Lavoro di effettuare la formazione con gli organismi paritetici, ma piuttosto, di mettere gli stessi a conoscenza della volontà di svolgere un’attività formativa. La richiesta di collaborazione quindi va trasmessa agli organi paritetici, richiedendo che entrambe le parti siano comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

Laddove in sede ispettiva si riscontri la mancanza dei requisiti previsti dalla citata norma in termini di rappresentatività sul piano nazionale per una o entrambe le associazioni stipulanti, si deve negare la sua qualità di “organismo paritetico”.

Nel settore dell’edilizia, la circolare n.13/2012 dice: “solo gli organismi bilaterali costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori di lavoro o dei prestatori di lavoro firmatarie di tali contratti possano definirsi “organismi paritetici” ai senso del citato art. 2 e quindi legittimati a svolgere l’attività di formazione, in collaborazione con i datori di lavoro, come previsto dall’art. 37 del D. Lgs. 81/08. Pertanto, eventuali altri enti bilaterali costituiti da organizzazioni sindacali e datoriali non in possesso dei requisiti normativi già citati, non possono definirsi organismi paritetici e di conseguenza non possono svolgere attività di formazione dei lavoratori e delle loro rappresentanze ai sensi della disposizione di cui all’art. 37 del Testo Unico.”

Quindi è fatto obbligo al Datore di Lavoro verificare il possesso dei requisiti, previsti dal Testo Unico, in possesso dell’Organismo paritetico. Il legislatore non ha previsto nessuna sanzione per la mancata osservanza del comma 12 dell’art. 37 già citato.

Si ritiene, quindi, che i termini di adeguatezza e sufficienza della formazione non debbano tanto accertarsi in base all’attuazione e/o alle modalità del rapporto collaborativo con gli organismi paritetici quanto piuttosto in relazione al rispetto di quanto previsto nell’accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011.

In conclusione, laddove un Datore di Lavoro somministri una formazione senza il contributo di un Organismo Paritetico non può essere sanzionato, per i principi di legalità, tassatività e ragionevolezza, in base al composito disposto dei commi 1 e 12 del citato art. 37 D. Lgs. n. 81/2008.