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Videofonini. Le regole per rispettare gli altri

Dalla Newsletter n. 241 del 10-23 gennaio 2005 del Garante

Lecite le videochiamate ad uso personale. No, invece, alla diffusione di immagini, anche attraverso Internet,  senza il consenso degli interessati. Cautele anche per l’uso indebito di videofonini sul luogo di lavoro. É opportuno che le imprese produttrici sviluppino la ricerca di nuovi dispositivi tecnologici, dotando ad esempio i cellulari di segnali anche luminosi, che rendano evidente a terzi che la fotocamera o la videocamera dei telefonini è in funzione o rendendo più semplice bloccare l’immagine senza interrompere la conversazione.

Il Garante (Stefano Rodotà, Giuseppe Santaniello, Gaetano Rasi, Mauro Paissan) interviene per chiarire i limiti per un corretto uso dei videofonini. I nuovi cellulari dotati di videocamere, infatti, consentono con facilità di registrare fotografie e filmati, comunicando a singoli o diffondendo immagini e suoni in tempo reale. Si tratta per lo più di applicazioni lecite utilizzate prevalentemente nell’ambito di relazioni interpersonali. I nuovi dispositivi, in crescente evoluzione, denotano tuttavia alcune potenzialità che permettono di violare più facilmente, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla ripresa, come pure terzi inconsapevoli. I videotelefoni possono essere in particolare impiegati per usi invasivi –in luoghi sia pubblici, sia aperti al pubblico, sia privati– della sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra i quali spicca la libertà di conversare e di comunicare in assenza di molestie e intercettazioni indebite. Le immagini e i suoni sono infatti dati personali che in alcuni casi possono anche essere sensibili, quando riguardano lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali.

Rispetto ai cellulari che inviano Mms, in ordine ai quali il Garante si è già pronunciato nel marzo del 2003, i videofonini offrono nuove funzionalità: sono dotati di videocamere di dimensioni molto ridotte, orientabili in vario modo e con diverse funzioni (anche di ingrandimento di immagini) mediante le quali si possono effettuare agevolmente alcune riprese anche durante una conversazione. Tali riprese possono essere realizzate anche clandestinamente, grazie alla ricorrente assenza nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici che  segnalino a terzi la ripresa in atto. Con questi apparecchi è possibile raccogliere immagini e suoni anche nel corso di una chiamata e trasmettere immagini relative a chi chiama, a chi è chiamato e a ciò che  si svolge attorno a loro.

Si tratta, dunque, di un uso ulteriore rispetto all’utilizzazione ordinaria del cellulare che consente di raccogliere, archiviare o condividere con terzi, immagini e suoni anche in rete e diffonderle in tempo reale attraverso strumenti informatici, telematici e televisivi. Anche rispetto alle fotocamere e videocamere digitali, il collegamento diretto con lo strumento telefonico rappresenta un elemento distintivo di rilievo.

Ecco allora le regole richiamate dal Garante. Se le videochiamate sono utilizzate ad uso personale e le immagini rimangono nella sfera personale o circolano solo tra un numero ristretto di persone, non si applica il Codice sulla protezione dei dati personali. Chi utilizza l’apparecchio è tenuto, anche in questi casi, a rispettare gli obblighi previsti in materia di sicurezza dei dati, a risarcire i danni anche morali nel caso cagioni danni a terzi, a non ledere il diritto all’immagine e al ritratto.

Sarebbe invece illecita una comunicazione sistematica attraverso il videofonino o una diffusione anche via Internet delle immagini, senza rispettare i diritti degli interessati e chiedere, quando è necessario, il preventivo consenso, libero e informato (che deve essere manifestato per iscritto in caso di dati sensibili). L’informativa ed il consenso riguardano anche eventuali terzi, identificati o identificabili,  ripresi nelle immagini. Il Garante richiama l’attenzione anche sull’eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti la pubblico, l’uso dei videotelefoni sia inibito. Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi introdotti anche con norme) che possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che, se non sono rispettati, rendono il trattamento illecito o non corretto. Garanzie vengono richiamate anche per l’uso di immagini in forum on line.

L’Autorità ha, infine, invitato imprese produttrici di apparecchi o impegnate nella realizzazione di software di valutare l’opportunità di dotare di cellulari di nuove funzioni, tra cui anche segnali luminosi, per rendere più evidente a terzi che il videotelefono è in funzione, come pure di funzioni per il blocco della trasmissione dell’immagine senza che venga interrotta la conversazione.

Il provvedimento è stato adottato al termine di una consultazione pubblica sull’argomento, all’esito della quale il Garante ha tenuto conto di alcuni suggerimenti pervenuti.

IL PROVVEDIMENTO:

Videofonini: cautele per un uso legittimo – 20 gennaio 2005


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del prof. Stefano Rodotà, presidente, del prof. Giuseppe Santaniello, vice presidente, del prof. Gaetano Rasi e del dott. Mauro Paissan, componenti e del dott. Giovanni Buttarelli, segretario generale;

Viste le segnalazioni pervenute in tema di uso di videotelefoni;
Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lg. 30 giugno 2003, n. 196);
Visti gli atti d’ufficio;
Viste le osservazioni dell’Ufficio formulate dal segretario generale ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il prof. Giuseppe Santaniello;

RILEVATO

1. Premessa
Il presente provvedimento attiene ai trattamenti di dati personali effettuati mediante apparecchi di telefonia dotati di videocamere.
I terminali di nuova generazione sono applicati specie alla telefonia mobile, sono in fase di evoluzione costante e consentono con crescente facilità di registrare fotografie e filmati tramite diverse tecnologie di rete, quali Gprs, Edge o Umts, comunicando e diffondendo immagini e suoni in tempo reale.
Si tratta di apparecchiature impiegate per lo più per applicazioni lecite nell’ordinaria vita di relazione interpersonale, ma che, per le loro potenzialità, possono essere utilizzate violando, anche involontariamente, i diritti delle persone interessate dalla comunicazione, come pure di terzi inconsapevoli della ripresa.
Si pongono in primo luogo problemi analoghi a quelli già esaminati a proposito dei telefoni dotati di fotocamera e abilitati all’invio di messaggi del tipo Mms (Multimedia Messaging Service), sui quali il Garante si è già pronunciato richiamando alcuni principi con il  provvedimento del 12 marzo 2003 (in www.garanteprivacy.it) che vanno in questa sede riaffermati.
Rispetto a questi ultimi apparecchi, i c.d. videotelefoni sono dotati anche di videocamere di dimensioni assai ridotte, orientabili in vario modo sull’apparecchio e dotate di diverse funzioni, anche di ingrandimento di immagini. Attraverso tali videocamere si possono effettuare riprese prima e durante una conversazione, caratterizzate da un grado crescente di risoluzione e realizzabili anche clandestinamente, grazie alla frequente assenza nell’apparecchio di segnali luminosi o acustici che segnalino a terzi la ripresa in atto.
É possibile raccogliere immagini e suoni anche nel corso di una chiamata e trasmettere immagini relative al chiamante, al chiamato e a ciò che si svolge attorno a loro.
Si tratta di un uso ulteriore rispetto all’utilizzazione ordinaria del mezzo telefonico volta a veicolare voci e testi tra due o più soggetti, risultando assai agevole raccogliere, archiviare, condividere con terzi immagini e suoni anche in rete e diffonderli in tempo reale attraverso strumenti informatici, telematici e televisivi. Anche rispetto a fotocamere e videocamere digitali il collegamento diretto con lo strumento telefonico rappresenta un elemento distintivo di rilievo.
Dopo aver richiamato i principi del menzionato provvedimento del Garante, l’Autorità si sofferma in questa sede solo sulle questioni specifiche poste da dispositivi in rapida e costante evoluzione e che, come altre utili tecnologie, possono essere impiegati anche per usi invasivi –in luoghi pubblici, aperti al pubblico e privati- della sfera privata e lesivi di altri diritti e libertà fondamentali, tra cui spicca la libertà di conversare e di comunicare in assenza di molestie ed intercettazioni indebite.
Va richiamata a tal fine l’attenzione su diritti, pericoli ed obblighi che l’ordinamento prefigura già e che non sembrano richiedere, allo stato, interventi di carattere normativo.
Il Garante interviene in argomento perché le immagini e i suoni realizzati con videocamere possono contenere “dati personali” relativi al chiamante, al chiamato o a terzi, che in alcuni casi possono essere anche “sensibili” riguardando lo stato di salute, la sfera politica, religiosa o sindacale o le abitudini sessuali (art. 4, comma 1, lett. b) e d) del Codice). Inoltre, la veicolazione di immagini e suoni può arrecare maggiori fastidi agli interessati nella ricezione di comunicazioni indesiderate o di disturbo (art. 127 e 130 del Codice).

2. Usi personali delle videocamere
Come per gli mms, le videochiamate possono avvenire e circolare tra alcune persone fisiche per fini esclusivamente personali.
In questi casi, se i dati non sono diffusi o comunicati sistematicamente a terzi, il complesso normativo del Codice in materia di protezione dei dati non è applicabile.
Ciò non significa che chi utilizza l’apparecchio non debba tener conto dei diritti dei terzi: l’utente deve infatti rispettare almeno alcuni obblighi di sicurezza (art. 31 del Codice), deve risarcire i danni anche morali eventualmente cagionati a terzi (art. 15 del Codice) e non deve ledere i diritti che gli interessati hanno soprattutto per ciò che riguarda il diritto alla riservatezza, all’immagine e al ritratto, richiamati nel predetto provvedimento del Garante cui nuovamente si rinvia.

3. Usi ai quali è applicabile il Codice
Le immagini e i suoni ripresi per uso personale potrebbero riguardare terzi ed essere comunicati sistematicamente, oppure diffusi, ad esempio attraverso Internet, anche mediante un proprio sito web personale.
I videotelefoni potrebbero essere inoltre utilizzati per scopi diversi da quelli personali, ad esempio nei luoghi di lavoro.
In entrambi i casi, il trattamento dei dati personali, che si concreta già al momento della sola raccolta (art. 4, comma 1, lett. a), del Codice), è lecito unicamente se sono rispettate tutte le disposizioni applicabili del predetto Codice.
Ciò comporta, in primo luogo, il dovere di informare preventivamente gli interessati (art. 13 del Codice), di raccogliere il loro consenso libero, preventivo e informato (che deve essere manifestato per iscritto se i dati sono sensibili) e di osservare tutte le altre ordinarie cautele previste, ad esempio, in tema di requisiti dei dati (art. 11 del Codice). L’informativa e il consenso riguardano non solo le persone in conversazione telefonica, ma anche gli eventuali terzi identificati o identificabili.
Tra le disposizioni del Codice vi sono, peraltro, anche quelle che attengono a temperamenti e limiti posti all’esercizio della professione di giornalista e alla pubblicazione occasionale di articoli, saggi e altre manifestazioni del pensiero (artt. 136 ss. del Codice).
Va osservato anche l’obbligo per l’utente di informare l’altro utente quando, nel corso della conversazione, è consentito l’ascolto della conversazione stessa da parte di altri soggetti (art. 131, comma 3, del Codice).
Va richiamata l’attenzione anche sull’eventualità che in determinati uffici pubblici, luoghi pubblici e privati o aperti al pubblico, l’uso di videotelefoni sia inibito in tutto o in parte. Si tratta di limiti e cautele (in alcuni Paesi introdotti anche con apposite norme legislative) che possono essere prescritti legittimamente da soggetti pubblici e privati e che condizionano, in tal caso, la liceità e la correttezza del trattamento dei dati: l’utilizzo delle immagini e dei suoni raccolti in violazione di tali prescrizioni non può infatti considerarsi lecito o corretto (art. 11, comma 1, lett. a), del Codice).
Infine, alcune segnalazioni pervenute hanno evidenziato la specificità dei trattamenti di dati connessi all’eventualità che i detentori di telefonini abilitati partecipino a cosiddette “comunità virtuali” di persone che possono essere contattate consensualmente con videochiamate da parte di utenti di siti web che mettono a disposizione appositi spazi sulla rete.
In tal caso, i fornitori di tali servizi devono informare compiutamente anche on line gli utenti che intendono accedere al servizio, in modo che risulti chiaro, in particolare, l’ambito di conoscibilità dei dati registrati (ad esempio, il fatto che possono accedervi solo gli altri soggetti registrati e muniti di particolari codici personali).
I medesimi fornitori potranno tra l’altro conservare i dati raccolti esclusivamente per il periodo di tempo strettamente necessario alla fornitura del servizio (art. 11 del Codice), prestando particolare attenzione ai profili di sicurezza, anche con riguardo alla gestione dei suddetti codici personali di accesso (art. 31 e ss. del Codice).
L’Autorità si riserva di valutare con separato provvedimento le eventuali implicazioni relative alla conservazione dei dati di traffico.

4. Dispositivi utili
In applicazione anche del principio di necessità di cui all’art. 3 del Codice, va segnalata a imprese produttrici o impegnate nella realizzazione di sistemi informativi e programmi informatici l’opportunità di dotare i futuri apparecchi di telefonia di segnali, in particolare luminosi, che contribuiscano a rendere meglio evidente a terzi che il videotelefono è in funzione, come pure funzioni di agevole blocco della trasmissione dell’immagine senza che si interrompa necessariamente la conversazione.
Accorgimenti del genere sono già utilmente presenti -e attivabili dall’utente- in alcuni apparecchi in commercio e la loro più diffusa disponibilità potrebbe fornire anch’essa un contributo a garanzia dei terzi rispetto a riprese indesiderate.

TUTTO CIÒ PREMESSO IL GARANTE:

ai sensi dell’art. 154, comma 1, lett. c), del Codice, segnala ai titolari del trattamento interessati la necessità di conformare i trattamenti di dati personali alle disposizioni e ai principi richiamati nel presente provvedimento.
Roma, 20 gennaio 2005

IL PRESIDENTE
Rodotà

IL RELATORE
Santaniello

IL SEGRETARIO GENERALE
Buttarelli