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Valutazione preventiva della radioattività ambientale

E’ uno dei punti esaltanti e innovativi del D.Lgs. n. 241/2000. Infatti in ogni luogo di lavoro, il datore di lavoro deve effettuare la valutazione dei rischi da agenti fisici, chimici e biologici.
E le radiazioni ionizzanti rientrano chiaramente tra agenti fisici.
La procedura introdotta dal nuovo decreto prevede che se una attività è già in esercizio occorrerà valutare, entro due anni, la presenza di radiazioni ionizzanti provenienti anche dal fondo naturale di quel luogo di lavoro.
Viceversa se l’attività non è stata ancora avviata, prima di darne inizio, sarà necessario effettuare una valutazione preventiva.
Ciò significa che nell’acquisto o affitto di un locale bisognerà tenere conto anche della eventuale presenza di radioattività naturale, soprattutto se il locale è seminterrato o interrato, oppure se sia ubicato in una zona “ricca” di radiazioni naturali (individuata dalle regioni e dalle province autonome).
Viceversa nelle attività che attualmente si svolgono nei locali seminterrati, interrati, tunnel, stabilimenti termali, piscine, si deve eseguire una valutazione del livello di radioattività entro 24 mesi dalla entrata in vigore.
Qualora dalle indagini effettuate il livello risulti non significativo (inferiore a 3 mSv/anno) è fatto obbligo, comunque, di ripetere la stessa valutazione ogni 3 anni.
Nel caso in cui i livelli di radioattività siano superiori a quelli prescritti, bisognerà ripetere la misurazione con cadenza annuale secondo le indicazioni e le linee guida emanate dalla Commissione all’uopo nominata e farsi rilasciare una relazione tecnica da un esperto qualificato che indicherà i rimedi da adottare.
L’esercente che violi tali obblighi è punito con l’arresto sino a tre mesi o con l’ammenda da 5 a 20 milioni.